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Articolo 74 ter Testo unico IVA

(d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.

tour operator art.74

Dispositivo dell'art. 74 ter Testo unico IVA

1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9 .

7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21 , comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

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Consulenze legali relative all'articolo 74 ter Testo unico IVA

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale . Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

  • trasporto, alloggio e servizi accessori;
  • la durata complessiva del pacchetto turistico deve essere superiore alle 24 ore, ovvero la durata si deve estendere per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, e la cessione deve avvenire dietro pagamento di un corrispettivo globale.

Il regime speciale di cui all’art. 74 ter del DPR n. 633/72 trova applicazione con riferimento ai tour operator e alle agenzie di viaggi. Questi stessi soggetti, tuttavia, non possono applicare il predetto regime e devono, quindi, applicare il regime ordinario, in riferimento alle prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, ovvero quando agiscono nella qualità di intermediari con rappresentanza dei clienti, come, ad esempio, nel caso del servizio di prenotazione di alberghi e viaggi, o in relazioni ai diritti di agenzia , ai rimborsi spese sostenute, ecc., così come in riferimento all’acquisto in nome proprio e per conto dei clienti di servizi turistici.

Conseguentemente, il predetto regime non può di certo trovare applicazione in relazione al riaddebito, operato dalla cooperativa, sui soci cooperatori, per il recupero delle spese generali che, pertanto, sussistendo gli altri presupposti di legge, andranno regolarmente assoggettati ad IVA secondo il regime ordinario.

Da quanto scritto, sembra che non sussistano neppure i presupposti per considerare dette spese generali come escluse dalla base imponibile per effetto delle disposizioni di cui all’art. 15 del DPR n. 633/72, dal momento che, in base al numero 3 di detto articolo, l’esclusione opererebbe soltanto in riferimento alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, ossia in riferimento alle mere movimentazioni di denaro.

Riguardo, poi, al fatto di emettere ricevuta o fattura, valgono anche in questo caso le regole generali sull’obbligo di fatturazione e, pertanto, sussiste uno specifico obbligo di fatturazione quando la controparte sia un soggetto passivo IVA.

Se, invece il socio , nei cui fronti è effettuata la rivalsa per le spese generali, non è a sua volta un soggetto passivo IVA, di regola la fattura è sostituita da altri documenti. A tale riguardo si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti che potevano emettere scontrino o ricevuta fiscale, in riferimento alle operazioni di cui all’art. 22 del citato DPR n. 633/72, sono ora obbligati a sostituirli con l’emissione, mediante apposito registratore telematico, di uno specifico documento commerciale, salvo il caso in cui la controparte non richieda espressamente l’emissione della fattura. Ci si riferisce all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri collegati alle predette operazioni di cui all’art. 22 per un cui approfondimento normativo si rimanda alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 127/2015 ed ai relativi regolamenti di attuazione.

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  • Legge sul biotestamento
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  • Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
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  • Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
  • Norme sui licenziamenti individuali
  • Norme in materia di orario di lavoro
  • Legge professionale forense
  • Legge fallimentare
  • Legge sulla protezione del diritto d'autore
  • Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
  • Norme sui contratti agrari
  • Responsabilità professionale del personale sanitario
  • Legge sulle locazioni abitative
  • Legge equo canone
  • Legge sul procedimento amministrativo
  • Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
  • Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
  • Legge quadro sul volontariato
  • Legge sulle ONLUS
  • Disciplina delle associazioni di promozione sociale
  • Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
  • Legge sull'ordinamento penitenziario
  • Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
  • Legge sui reati tributari
  • Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
  • Testo unico sul pubblico impiego
  • Testo unico degli enti locali
  • Testo unico bancario
  • Testo unico edilizia
  • Testo unico sull'immigrazione
  • Testo unico stupefacenti
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  • Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro
  • Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità
  • Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
  • Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
  • Testo unico sull'agricoltura
  • Testo unico sulle piante officinali
  • Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
  • Testo Unico sulle successioni e donazioni
  • Testo unico delle imposte sui redditi
  • Testo unico dell'imposta di registro
  • Testo unico IVA
  • Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
  • Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
  • Disposizioni urgenti in materia fiscale
  • Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
  • Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
  • Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
  • Statuto del contribuente
  • Riordino della finanza degli enti territoriali
  • Regolamento posta elettronica certificata
  • Regolamento generale sulla protezione dei dati
  • Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

74ter il regime speciale Iva per agenzie di viaggio

74ter

Cos’e il 74ter e a cosa serve? Quali sono gli adempimenti Iva per le agenzie viaggi e turismo? Forse ne avrai già sentito parlare, ma vediamo assieme di capire la sua utilità e cosa disciplina essendo un articolo di legge introdotto con il DPR 633/72 e successiva modifica con D.M 340 del 30 luglio 1999.

Il testo unico Iva emanato con il DPR 633/72 “ Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” regolamenta la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Inoltre stabilisce

  • Presupposti dell’imposta indiretta IVA

Classificazione delle operazioni commerciali

  • Iva per le agenzie di viaggio
  • Determinazione del calcolo dell’imposta Iva
  • Fatturazione in regime speciale art 74ter

74ter: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l’art 74 ter al titolo VI disciplina la normativa Iva speciale per quanto riguarda le agenzie viaggi e tour operator, e norma la cessione dei pacchetti turistici ai clienti, organizzati e venduti dai tour operator e dalle agenzie viaggi organizzatrici.

L’art 74 ter considera una prestazione di servizi unica le operazioni effettuate dalle agenzie viaggi e dai tour operator per l’organizzazione di pacchetti turistici compresi da viaggi,vacanze,circuiti tutto compreso e servizi turistici che sono venduti ad un prezzo globale e attraverso una soluzione unica

Anche le imprese di viaggi che acquistano pacchetti turistici da terzi per rivenderli alla propria clientela sono altresì soggetti a regime speciale Iva.

74ter: Regime fiscale Iva per Tour operator e agenzie viaggi

Un’agenzia di viaggi e turismo può organizzare e vendere pacchetti turistici in proprio assumendone il rischio dell’invenduto oppure può acquistare servizi turistici singoli su mandato del cliente per la fruizione di un viaggio o vacanza. Dalla tipologia di operazioni svolte si applica o il regime ordinario o il regime speciale con l’art 74ter.

Regime Iva speciale 74ter per pacchetti turistici: Quando si applica?

I presupposti per l’applicazione del regime Iva speciale 74ter sono i seguenti:

Presupposto oggettivo

1) Attività di impresa derivanti dall’ organizzazione e vendita di pacchetti turistici direttamente al consumatore

2) Operazioni derivanti dalla vendita di pacchetti turistici attraverso agenzie intermediarie o attraverso agenzie che acquistano e vendono in nome proprio pacchetti turistici organizzati da terzi

3) Acquisto di servizi turistici singoli preacquisiti ,ovvero servizi acquistati precedentemente da parte dell’agenzia non riconducibili a pacchetti turistici ,o servizi acquistati dall’agenzia in data antecedente ad una richiesta del viaggiatore. Quando ad esempio un’agenzia viaggi produttrice acquista in vuoto per pieno o con contratto di allotment dei servizi turistici, questi rientrano nel campo di applicazione del regime iva speciale 74ter. Oppure nel caso in cui un’agenzia viaggi acquisti da un fornitore dei servizi che a sua volta identifica come preacquisiti,anche questo caso da origine all’applicazione del regime speciale.

Affinchè possa applicarsi tale regime,l’acquisto di un pacchetto turistico deve avvenire con il pagamento di un corrispettivo globale da versare all’agenzia.

Prestazione unica

L’organizzazione di un pacchetto turistico deve avvenire ed essere considerata come una prestazione di servizi unica.

Applicazione del regime iva ordinario

Il regime ordinario chiamato anche regime iva imposta da imposta   invece si applica alle adv che eseguono pura intermediazione nei confronti della clientela,agendo in nome e per conto dei viaggiatori. Appartengono a questo tipo di regime,le operazioni di prenotazione alloggi,prenotazione di viaggi,la vendita di biglietti di trasporto aerei,ferroviari e marittimi.

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L’iva come imposta in generale,per esistere necessita di 3 presupposti

  • Oggettività ,ovvero l’azione a titolo oneroso
  • Soggettività : soggetti che agiscono nell’esercizio delle attività d’impresa
  • Territorialità : ai fini dell’iva affinchè un’operazione sia rilevante bisogna che la cessione di beni e servizi sia effettuata nel territorio dello stato.

Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva oltre ai 3 criteri sopraesposti sono quelle per la quale il cedente,ha l’obbligo di :

  • avere una partita Iva
  • emettere fattura,ricevuta o scontrino
  • tenere il registro delle fatture di acquisto,vendita e registri dei corrispettivi per le vendite non giustificate da fattura.

Operazioni IVA imponibili

La normativa iva DPR 633/72 considera operazioni iva imponibili le operazioni riguardanti la cessione di beni a titolo oneroso o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo . Rappresentano la maggior parte delle operazioni aziendali svolte tipicamente dalle imprese. Tuttavia,le agenzie viaggi sono soggette ad aliquote differenti

Aliquota Iva al 10 %

  • Hotel e servizi alberghieri
  • servizi turistici nazionali di solo trasporto persone
  • Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti

Aliquota Iva al 22 %

  • Pacchetti turistici dentro UE
  • Diritti di agenzia
  • Servizi congressuali
  • Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione europea

Operazioni NON imponibili

Sono operazioni non imponibili Iva quelle attività di impresa riguardanti sempre la cessione di beni e la prestazione di servizi, ma che sono legate ad operazioni con l’estero. In tal caso,l’iva non viene addebitata.

Le principali operazioni non imponibili per le agenzie di viaggi e turismo sono

  • Trasporti internazionali di persone da e verso l’Italia dipendenti da un unico contratto
  • noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto
  • i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea
  • pacchetti turistici fuori UE e relative provvigioni
  • attività di organizzazione pacchetti turistici dentro UE per la quale si adotta il metodo “base da base”

Operazioni ESENTI da iva

L’art 10 del DPR 633/72 definisce le operazioni iva esenti quali

  • operazioni finanziarie e assicurative
  • interessi per finanziamenti
  • coperture assicurative stipulate a nome proprio per conto di terzi e non accessorie al viaggio
  • locazione di immobili a destinazione abitativa
  • prestazioni di visite ai musei,monumenti o similari
  • prestazioni che non sono soggette a iva tipo le prestazioni mediche,vigilanza,guide turistiche

Operazioni FUORI campo iva

rappresentano operazioni escluse dall’imposta sul valore aggiunto,perché appunto fuori campo iva,e quindi non sono soggette né a fatturazione né a registrazione. Sono Iva escluse,tutte quelle operazione che non hanno i 3 presupposti IVA soggettivo,oggettivo e territoriale. Per le agenzie di viaggio sono iva escluse le operazioni seguenti:

  • prestazioni di servizi culturali,ricreativi,artistici,sportivie,educativi che non sono realizzate nel territorio italiano
  • noleggio di mezzi di trasporto fuori UE se il fornitore del servizio è fuori UE
  • noleggio di mezzi di trasporto usati fuori UE da un cliente non UE,anche se il fornitore del servizio è italiano
  • trasporti internazionali si persone con partenza ed arrivo fuori dall’italia
  • servizi alberghieri e ristorativi,guide turistiche prestati all’estero da soggetti residenti all’estero

IVA per agenzie di viaggio produttrici

Le agenzie di viaggio che operano come tour operator o producono e vendono viaggi per conto proprio devono tenere i registri Iva a seconda del tipo di regime. È un obbligo di legge secondo l’art 23 dpr 633/72

Per il regime ordinario:

Registro delle fatture emesse: in tale registro devono essere annotate tutte le fatture emesse in regime ordinario indicando numero,data,nome del viaggiatore,l’importo imponibile in base all’aliquota,l’importo delle operazioni iva non imponibili o esenti con indicazione della norma di riferimento.

Registro dei corrispettivi: in questo registro vengono annotate giornalmente le operazioni in cui non è obbligatoria l’emissione di una fattura e mensilmente quelle operazioni per la quale è stata emessa ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Registro degli acquisti: in esso vengono registrate le fatture ricevute con iva detraibile. Le fatture devono essere numerate progressivamente,e i dati registrati sono il numero di protocollo iva,data,nome del fornitore,importo detraibile,l’iva e l’ammontare dell’imposta.

Regime speciale 74ter:

  • Registro dei corrispettivi 74ter:  in tale si registrano i corrispettivi dei
  • Proventi derivanti dai viaggi UE
  • Ricavi derivanti dai viaggi interamente fuori UE
  • Proventi derivanti dai viaggi misti

Registro dei costi 74ter in esso vengono registrate le prestazioni svolte da terzi a vantaggio dei clienti,quali :

  • prestazioni all’interno UE, riguardanti viaggi interamente svolti in ambito UE
  • attività all’interno dell’UE, derivanti da viaggi misti che si svolgono in parte in ambito UE e in parte fuori UE
  • attività svolte fuori Ue per viaggi svolti interamente fuori UE
  • prestazioni fornite fuori UE derivanti da viaggi misti

Come determinare l’imposta Iva dovuta secondo l’art 74ter

L’art 74ter regolamenta la cessione di pacchetti turistici e come applicare l’iva mediante il “ metodo base da base ”. Questo particolare metodo di applicazione comporta la sottrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, dal corrispettivo che un’agenzia viaggi pattuisce e che il cliente deve pagare al lordo dell’iva. Alla differenza ottenuta si deve scorporare l’iva al 22% per ottenere la base imponibile alla quale applicare l’iva ordinaria (solo per prestazioni effettuate in CEE )

Questo regime iva speciale è applicabile come detto in precedenza, ai tour operator e alle agenzie viaggi produttrici,mentre per le agenzie viaggi intermediarie si applica il regime ordinario. Pertanto le agenzie viaggi organizzatrici utilizzano il “ metodo base da base” per l’attribuzione dell’imposta Iva.Mentre le agenzie viaggi intermediarie adottano il “ metodo imposta da imposta” ,che è il metodo classico utilizzato dalla maggior parte delle imprese per la liquidazione dell’iva.

Ricavi al lordo d’imposta-

Costi al lordo d’imposta=

Imponibile lordo : 1,22 = imponibile netto x 22% = IVA

A scopo esemplificativo faccio appunto un esempio:

Supponiamo che un’agenzia viaggi organizzi e venda un pacchetto turistico a Berlino che comprende il trasporto, il transfer e l’alloggio a destinazione. Il totale dei costi al lordo di iva ammonta a 879 € e l’agenzia vende il pacchetto a 1179 €

1179-879=  300 € Imponibile lordo

300: 1,22 = 245,90 € Imponibile netto

245,90 x 22% = 54,09 €  Iva da versare

Questo è un esempio di un viaggio nel caso in cui sia interamente imponibile,ovvero nel caso in cui avvenga all’interno dell’UE. Nel caso in cui tale fosse interamente fuori UE,essendo tali operazioni iva non imponibili, non si deve versare l’iva e la differenza tra ricavi e costi rappresenta il margine netto a favore dell’agenzia. Se invece un viaggio come spesso capita venga eseguito in parte in territorio Ue e in parte in territorio extra UE si deve calcolare l’incidenza dei costi UE sui costi totali per la quale determinare l’attribuzione dell’imposta IVA da versare allo Stato.

Fatturazione in regime speciale 74ter

Quando si parla di fatturazione in regime speciale 74ter bisogna sempre considerare il tipo di operazione che dà origine alla fatturazione e all’emissione della documentazione da parte dell’agenzia viaggi. È bene ribadire che nelle fatture 74ter l’iva non viene esposta ,e deve essere indicato che qualora sia compresa è inclusa nel corrispettivo ed è indetraibile per il cliente finale. In questa fattura non si devono esporre o indicare i singoli servizi che costituiscono il pacchetto turistico,ma basta solo esporre l’importo globale.

Tuttavia però esistono casi reali in cui in base al tipo di operazioni svolte da un’agenzia viaggi,organizzatrice o venditrice che sia,varia anche la documentazione da emettere.

1) operazione di vendita diretta al cliente di pacchetto turistico,escursione o servizio singolo pre-acquisto da un fornitore terzo in ambito UE

L’agenzia viaggi è tenuta all’emissione del contratto di viaggio e della fattura 74 ter.

L’agenzia,deve emettere fattura 74ter al cliente finale

  • Senza separata indicazione dell’Iva,
  • Anche se non richiesta dal cliente,
  • Non oltre il verificarsi del primo dei seguenti momenti: pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno

Deve inoltre evidenziare chiaramente

  • a) Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340
  • b) la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’Iva
  • c) Documento esente da imposta di bollo in quanto relativo al pagamento di corrispettivo assoggettato ad Iva

Se la fattura fa riferimento ad un pacchetto turistico in UE,qualora l’importo sia superiore a 77,47€ non viene pagato il bollo da 1,81 €

Nel caso di pacchetto turistico in ambito extra UE il cui importo supera i 77,47 € nella fattura originale inviata al cliente deve essere applicata la marca da bollo di 2 € ,mentre nella copia dell’agenzia è necessario indicare “bollo sull’originale”

2) Vendita di servizi turistici da parte di agenzia intermediaria in regime 74ter

L’agenzia che vende tramite un’altra agenzia intermediaria dei pacchetti turistici,escursioni o servizi turistici preacquisiti dai fornitori,è tenuta all’emissione della seguente documentazione:

Estratto conto: 

L’agenzia organizzatrice all’atto della conferma di prenotazione è tenuta all’emissione dell’estratto conto nei confronti dell’agenzia intermediaria,indicando l’importo complessivo del pacchetto turistico ed evidenziando il margine spettante all’intermediario e l’importo netto da pagare all’agenzia organizzatrice

Fattura art 74 ter

L’Agenzia organizzatrice deve emettere una fattura ex art.74‐ter nei confronti del consumatore finale

  • Senza separata indicazione dell’Iva
  • Anche se non richiesta direttamente dal cliente
  • Entro il mese successivo il verificarsi del primo dei due seguenti momenti: pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno
  • Evidenziando le seguenti indicazioni:

Autofattura provvigioni

L’agenzia organizzatrice deve emettere un’autofattura per le provvigioni dovuta all’agenzia viaggi intermediaria entro il mese successivo al pagamento della provvigione. Tale autofattura deve indicare in modo separato le provvigioni soggette a Iva 22% per viaggi svolti in ambito UE o misto e non soggette a Iva per viaggi in ambito extra UE. Inoltre nell’autofattura deve essere indicata la seguente dicitura: autofattura emessa ai sensi dell’art. 74‐ter c. 8, Dpr 26.20.1972, n. 633

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Agenzie di viaggio: il regime speciale IVA 74-Ter

L'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 disciplina il regime speciale IVA, "base da base", per i tour operator e le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici ai clienti.

Regime-IVA-agenzie-viaggio

Gli operatori economici che effettuano attività di organizzazione di viaggi attraverso la vendita di "pacchetti turistici" (agenzie di viaggio e tour operator) devono adempiere ad uno speciale regime di applicazione dell'IVA. Si tratta del regime disciplinato dall'art. 74-ter del DPR n. 633/72 legato all'organizzazione in proprio di pacchetti turistici o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti. Questo particolare regime, conosciuto anche come IVA "base da base", presenta delle particolarità che meritano di essere analizzate nel presente articolo. La liquidazione IVA per agenzie di viaggio e tour operator L'analisi del regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio e tour operator che vendono pacchetti turistici parte dai due metodi applicabili per la liquidazione dell'IVA. Mi riferisco al:

Metodo di liquidazione "base da base", di cui all'articolo 74-ter del DPR n. 633/72, oppure Metodo "imposta da imposta", che è il metodo ordinario di liquidazione dell'IVA.

Questi operatori, quindi, a seconda dell'attività svolta sono chiamati ad applicare l'uno o l'altro metodo di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto. In relazione a questo aspetto nella tabella seguente l'applicazione dell'IVA in relazione alle attività svolte dalle agenzie di viaggio e tour operator.

OPERAZIONE ALIQUOTA IVA

Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti 10% (tab. A, parte III n°120)

Locazione di alloggi in Italia Esente (art. 10 punto 8 DPR n. 633/72)

Locazione di soggiorni in appartamenti all’estero Escluso Iva ai sensi del quarto comma lettera a) dell’articolo 7 del DPR n. 633/72

Servizi turistici di solo trasporto persone In Italia Iva 10%Internazionali - Non imponibili (art.9 DPR n. 633/72)Estero su estero -Fuori campo (art.7 DPR n. 633/72)

Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziendealberghiere all’interno o all’esterno dell’Unioneeuropea Iva 22%

Provvigioni per servizi assicurativi Esente (art.10 DPR n. 633/72)

Vediamo insieme questi due metodi in dettaglio. Come funziona il regime IVA "base da base" 74-ter? L'articolo 74-ter del DPR n. 633/72, al comma 1, disciplina il campo di applicazione del regime speciale IVA meglio conosciuto come "base da base". Tale regime IVA è applicabile dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all'articolo 9, Legge n. 217/83). Si tratta di attività che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (articolo 2, D.Lgs. n. 111/95). Si tratta di pacchetti costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse. Attività che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione. Tale metodo di liquidazione dell'IVA consiste nel confrontare:

Il corrispettivo percepito dal cliente (al lo...

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Regime speciale Iva delle Agenzie di viaggio e turismo

AMBITO SOGGETTIVO : le disposizioni si applicano alle agenzie viaggi e turismo, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un’unica operazione. Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici : si tratta di qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

SOGGETTI ESCLUSI dal REGIME SPECIALE per le AGENZIE VIAGGI : il particolare regime speciale di determinazione del tributo per le agenzie viaggi non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti , cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti).

In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le prenotazioni di alberghi , le prenotazioni di viaggi , la vendita di biglietti di trasporto , i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Parimenti, come ha rilevato la risoluzione 17.7.2002, n. 233, lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.). Ciò comporta che se il pacchetto turistico è composto sia da prestazioni di terzi che da prestazioni proprie dell’organizzatore, questi può distinguere i corrispettivi e i costi afferenti i servizi resi con strutture proprie (assoggettandoli al regime ordinario Iva) da quelli afferenti i servizi resi da terzi (assoggettandoli al regime speciale) o, in alternativa, separare le attività ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 233/2002 ha chiarito che il regime speciale si applica alle vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici , mentre non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.

AMBITO OGGETTIVO del regime speciale per le AGENZIE VIAGGI 74ter: come sopra indicato, il co. 1 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 limita l’operatività del regime speciale alle attività che si concretizzano in una vera e propria organizzazione di pacchetti turistici individuata, per evitare incertezze nell’applicazione della nuova normativa, con il rinvio all’art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111. La normativa (in particolare, l’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 e il D.M. Finanze 340/1999, che disciplina il regime speciale, dispone che i pacchetti turistici devono avere per oggetto i viaggi , le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” , risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:a) trasporto ;

b) alloggio ;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), D.Lgs. 111/1995 che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”.

Per cui il regime speciale 74ter per le agenzie viaggi riguarda il “ pacchetto turistico ” e, quindi, non si applica ai casi in cui l’attività esercitata dall’agenzia si riduce ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni. Inoltre, tale regime speciale dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 non si applica alle cd. “linee turistiche” , nel momento in cui non siano fornite dall’agenzia al cliente anche le altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) non accessorie (ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 633/1972). Altresì, per la presenza della locuzione “verso il pagamento di un corrispettivo globale” contenuta nel comma 1 dell’art. 74-ter, il regime speciale non si applica neppure nei casi in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica.

AMBITO TERRITORIALE 74ter : riguardo l’applicazione del principio della territorialità comunitaria del servizio turistico , le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo sono classificate nel seguente modo:

a) operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario , le quali sono integralmente imponibili ad Iva con i criteri di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972;

b) operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggio ricorre ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea , non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972, e per le quali non compete il beneficio della sospensione dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi (cioè del cd. plafond per potere usufruire dello status di esportatore agevolato);

c) prestazioni miste , cioè servizi resi dall’agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione viene limitata soltanto ai servizi forniti dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore (cliente), sulla base di criteri di imputazione proporzionale (la base imponibile al lordo dell’Iva si determina applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi e sottraendo a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente. Su tale base si procede allo scorporo e si applica l’aliquota Iva ordinaria del 20%. Per i relativi esempi di tale calcolo si veda nelle parti successive del presente libro).

PRESTAZIONI di TRASPORTO RIENTRANTI nell’ESECUZIONE del VIAGGIO 74ter : riguardo le prestazioni di trasporto rientranti nell’esecuzione del viaggio, se il viaggiatore usufruisce nell’ambito del territorio della Comunità europea delle sole prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cd. a terra) gli sono rese fuori della Comunità, le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento delle altre prestazioni, alle quali accedono e sono pertanto considerate come queste ultime non imponibili ai sensi del suddetto art. 9, D.P.R. 633/1972 (cioè se sono eseguite nella Ue solo le prestazioni di trasporto mentre le altre prestazioni sono eseguite extra-Ue, anche le prestazioni di trasporto si considerano extra-Ue e, quindi, sono non imponibili). Viceversa, se fuori del territorio della Comunità europea sono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell’ambito della Comunità europea tutte le rimanenti, anche le tali prestazioni di trasporto sono soggette all’Iva, al pari di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell’accessorietà.

MOMENTO IMPOSITIVO per l’APPLICAZIONE del REGIME SPECIALE  74ter per le AGENZIE VIAGGI : il comma 7 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 considera quale momento impositivo delle operazioni (alle quali si applica il regime speciale):

– il pagamento integrale del corrispettivo ;

e , comunque, se anteriore ,

– la data di inizio del viaggio o del soggiorno .

Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato nel momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

L’eventuale pagamento di acconti , effettuati dal cliente, così come l’emissione della fattura da parte dell’agenzia non determina il sorgere dell’obbligazione tributaria, la cui nascita rimane subordinata all’integrale pagamento del corrispettivo e dell’inizio del viaggio (e ciò, quindi, in deroga a quanto previsto dal principio generale contenuto nell’art. 6, D.P.R. 633/1972).

VIAGGI COLLETTIVI : nel caso di viaggi collettivi, le molteplici obbligazioni tributarie che sorgono (in relazione alla pluralità di committenti dei servizi forniti dall’agenzia di viaggi) hanno una propria autonomia contrattuale . Se ad esempio su 10 clienti (facenti parte di un viaggio collettivo) soltanto 5 pagano l’intero corrispettivo, l’obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restando “sospesa” per i rimanenti clienti (in tal senso si è espressa la C.M. 328/1997, punto 9.4).

COMMITTENTE UNICO : viceversa, se il committente è unico, come nel caso di vendite di “viaggi collettivi” da parte di un’agenzia di viaggi ad un’altra agenzia, si verifica l’ipotesi di una sola obbligazione tributaria che sorge al momento del pagamento dell’intero corrispettivo, da parte dell’agenzia acquirente, oppure dall’inizio del viaggio (anche in tal senso si è espressa la C.M. 328/1997, punto 9.4).

DETERMINAZIONE della BASE IMPONIBILE per i VIAGGI 74ter : riguardo le modalità di determinazione dell’imponibile e dell’imposta per le operazioni alle quali si applica il particolare regime delle agenzie di viaggio (fondato sul particolare procedimento detrattivo “base da base” ), il comma 2 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi (comprensivi della relativa imposta) sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (come il trasporto, l’alloggio, il vitto, ecc.).

Determinazione imponibile e imposta per i viaggi misti (Ue e fuori Ue) 74ter Per i viaggi misti, effettuati cioè in parte nell’ambito del territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, la base imponibile va determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno della Comunità europea e quelli sostenuti all’interno e all’esterno della Comunità. La percentuale che risulta da tale calcolo va applicata all’ammontare del corrispettivo convenuto dall’agenzia per la sua prestazione. Dall’importo così determinato si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nella Comunità europea ed il risultato costituisce la base imponibile al lordo dell’imposta.

DETRAZIONE dell’IMPOSTA per le AGENZIE VIAGGI 74ter : il comma 3 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972, per il particolare metodo di determinazione dell’imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivi “base da base” ), esclude la detrazione nei modi ordinari dell’imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori. Le agenzie di viaggi non si possono avvalere del beneficio previsto dall’art. 9, comma 2, D.P.R. 633/1972, che consente l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta (cd. plafond). Qualora l’agenzia svolga anche attività diverse da quelle disciplinate, l’imposta assolta per l’acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di dette attività può essere detratta nei limiti previsti dagli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972 al pari di quella assolta per tutti gli altri beni e servizi compresi i beni ammortizzabili materiali (mobili e immobili) e immateriali (marchi, insegne, ecc.) e per le spese generali. In sostanza, è indetraibile per l’agenzia l’Iva addebitata ai fornitori di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente e pagata su fatture di acquisto, mentre, invece, è detraibile in via ordinaria l’imposta assolta sulle spese generali e su altre attività eventualmente svolte. Inoltre, per l’ attività di intermediazione concernente i servizi internazionali di cui al n. 7-bis) dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972, l’agenzia si può avvalere del beneficio previsto dallo stesso art. 9, comma 2, al fine dell’acquisizione, senza applicazione dell’imposta, dei beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di tale attività. Ciò significa che il beneficio della sospensione dell’imposta sugli acquisti (art. 9, co. 2, D.P.R. 633/1972) non compete per i servizi effettuati extra-Ue, mentre è, invece, applicabile per le attività di intermediazione relative ai trasporti internazionali di persone e ai noleggi di navi, autoveicoli, ecc. adibiti a tali trasporti. Agenzie rivenditrici di pacchetti turistici ed agenzie operanti come mandatari senza rappresentanza

MODALITA’ di DETERMINAZIONE dell’IMPONIBILE e dell’IMPOSTA 74ter per le AGENZIE VIAGGI : uno specifico argomento viene riservato (dall’art. 74-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972) al sistema di determinazione dell’imposta per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che cedono , in nome e per conto proprio, pacchetti turistici organizzati da altri soggetti , che in sostanza “commerciano” pacchetti turistici acquistandoli già confezionati e rivendendoli ad un prezzo maggiorato e lucrando la differenza di prezzo, o si avvalgono , per collocare sul mercato i pacchetti medesimi, di mandatari senza rappresentanza (soggetti che agiscono in nome proprio e per conto della stessa agenzia di viaggio). In tali evenienze l’Iva dovuta va calcolata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore all’agenzia di viaggio e turismo, la parte del corrispettivo che spetta all’operatore turistico che ha organizzato i pacchetti medesimi.

Da tale importo ottenuto va poi scorporata l’imposta. Infine, sull’imponibile, così ottenuto, deve essere applicata l’Iva con l’aliquota ordinaria (20%). Con tale calcolo si raggiunge la finalità di assoggettare al tributo con il particolare sistema detrattivo “base da base”, sia la maggiorazione dell’ agenzia che commercia in pacchetti turistici, sia la provvigione del mandatario senza rappresentanza , in base ai principi di cui all’art. 13, co. 2, lett. b), D.P.R. 633/1972.

VOLUME d’AFFARI TIPICO delle AGENZIE VIAGGI 74ter : il volume d’affari delle agenzie di viaggi è costituito, ai sensi dell’art. 20, D.P.R. 633/1972:

– dalle operazioni effettuate nel territorio comunitario ;

– dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario ;

– dai proventi delle attività diverse da quelle consistenti nell’organizzazione in proprio di pacchetti turistici, in particolare dalle provvigioni relative all’attività di intermediazione con potere di rappresentanza (per le quali il comma 8 dell’art. 74-ter dispone che per la determinazione del proprio volume di affari il rappresentante annota nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972, le copie delle autofatture riepilogative mensili emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici).

VARIAZIONE del COSTO dei PACCHETTI TURISTICI per le AGENZIE VIAGGI 74ter : può accadere che a consuntivo (delle spese effettive) la differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori (si tratta del margine derivante dalle attività di organizzazione del pacchetto turistico), a causa di variazioni intervenute in seguito nel costo , possa essere superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto. In pratica, poiché dal momento della fissazione contrattuale del corrispettivo a quello dell’inizio del viaggio intercorre, di regola, un periodo più o meno lungo che può determinare una variazione del corrispettivo convenuto, in dipendenza dell’aumento o della diminuzione del prezzo dei vari servizi componenti il viaggio, (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere), la norma stabilisce che, in caso di aumento della differenza tassabile, la maggiore imposta è a carico dell’agenzia che, quindi, non può addebitare al viaggiatore la differenza, mentre, in caso di sua diminuzione, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta, ciò al fine di evitare ulteriori complicazioni contabili. In sostanza, sia nel caso di aumento dell’imposta il maggiore onere resta a carico dell’agenzia organizzatrice del viaggio, sia nel caso di diminuzione dell’imposta il relativo risparmio non compete al viaggiatore.

Modalità di documentazione dei corrispettivi per le AGENZIE VIAGGI

EMISSIONE della FATTURA per le AGENZIE VIAGGI 74ter : la fattura deve essere emessa indipendentemente dalla richiesta del cliente . Nella fattura non si deve indicare separatamente l’imposta ed, inoltre, si deve indicare in maniera espressa che si tratta di operazione per la quale l’imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale e che la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta. Ciò sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo sia per il fatto che si tratta, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile .

Momento impositivo per le AGENZIE VIAGGI 74ter

Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo .

Vendita tramite intermediario

Se la vendita è avvenuta tramite intermediario, viene considerata regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene domiciliato presso lo stesso intermediario , ciò poiché non sempre l’agenzia organizzatrice é in possesso del domicilio del viaggiatore. Peraltro, in tale circostanza l’intermediario può emettere la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell’agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest’ultima. Le modalità di spedizione della fattura sono quelle tradizionali o, a scelta del contribuente, quelle basate sulle tecnologie informatiche.

Contenuto della fattura per le AGENZIE VIAGGI 74ter

Infine, riguardo al contenuto, la fattura deve indicare distintamente i corrispettivi sia parziali che totali delle prestazioni rese nel territorio della Comunità europea e di quelle rese al di fuori di essa.

Imposta di bollo sulle fatture emesse in regime speciale per le AGENZIE VIAGGI 74ter

Le fatture emesse in base all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972, secondo dottrina maggioritaria, sono soggette all’imposta di bollo (in atto prevista nella misura di euro 2,00 ) se riguardano corrispettivi, di importo superiore a euro 77,47, per la vendita di pacchetti e servizi turistici con destinazione in Paesi fuori dall’Unione europea. Infatti, come è stato rilevato, “l’ art. 74-ter , comma 6, del D.P.R. n. 633/72 dispone i corrispettivi per le prestazioni rese ai clienti, eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, non sono soggetti ad Iva a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo” .

In particolare, la Federazione italiana delle agenzie di viaggi (Fiavet Toscana) ha evidenziato (sulla base di interpretazione sistematica della normativa in materia) che: “I tour operator emettono, per le prestazioni di intermediazione, una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascuna Agenzia di Viaggi intermediaria, inviandone copia, alla stessa Agenzia che l’annota senza la contabilizzazione della relativa imposta.

Anche in tale ipotesi la fattura sarà soggetta al bollo da parte del TO, se le provvigioni si riferiscono a pacchetti e servizi turistici con destinazione extra Unione europea, così come risulta dal combinato disposto dell’ art. 74-ter , comma 8, del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999, n. 340.

Tale ultima disposizione disciplina la non imponibilità ai fini Iva delle provvigioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P. R. 633/1972.

Anche le fatture emesse dalle Agenzie di Viaggi intermediarie per le commissioni riconosciute dai Vettori aerei per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria aerea, ancorché predisposte tramite il Bsp, sono assoggettate ad imposta di bollo a carico dei Vettori stessi se di importo superiore a euro 77,47 e se si riferiscono alle commissioni per l’emissione della biglietteria aerea internazionale la cui non imponibilità, ai fini Iva, è sancita dall’art. 9, comma 1, punto 7) del D.P.R. 633/1972″.

A parte, ciò, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3.7.2001, n. 98/E ha chiarito, nella parte finale, che sulle fatture emesse a seguito di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, si applica l’imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva, superi euro 77,47.

In particolare, in dottrina, è stato osservato che: “La marca non è dovuta per:

1) fatture, ricevute quietanze, estratti conto e simili relative a operazioni interamente assoggettate a Iva, anche all’origine, comprese le fatture emesse secondo il regime speciale art. 74-ter per viaggi entro Ue.

2) fatture o documenti con importo non assoggettato a Iva inferiore a euro 77,47″.

Le operazioni non imponibili ex art. 9 del D.P.R. 633/1972, sebbene non comportino l’addebito dell’Iva, vanno comunque considerate rientranti nel campo di applicazione di questo tributo.Queste operazioni, infatti, vanno comunque formalizzate mediante fatturazioni, registrazioni e inserimenti in dichiarazione.

Un discorso analogo va fatto con riferimento alle fatture non recanti un’indicazione separata dell’Iva ex articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972.

La norma citata (comma 7) prevede che le fatture emesse dai tour operator e dalle agenzie rivenditrici (per i pacchetti acquistati per conto proprio o in qualità di mandatario senza rappresentanza) possono non indicare separatamente l’Iva applicabile.

Queste fatture, tuttavia, devono contenere, tra l’altro, la parte degli importi del corrispettivo da assoggettare a Iva e la parte da considerare non imponibile ex articolo 9 (parte del viaggio effettuata fuori della Comunità).

In effetti, anche in questo caso, le operazioni effettuate non sono fuori campo Iva.

Conseguentemente, le relative fatture sono esenti da bollo”.

OPERAZIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE nei CONFRONTI dei VIAGGIATORI o EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI con RAPPRESENTANZA 74ter : le agenzie organizzatrici del viaggio devono emettere la fattura di cui all’art. 21, D.P.R. 633/1972, nei confronti del viaggiatore con le suddette modalità e contenuto, qualora cedano direttamente i pacchetti turistici organizzati in proprio. Viceversa, se l’agenzia si avvale di intermediari con rappresentanza, la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla data di effettuazione delle operazioni.

TERMINE REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE per le AGENZIE VIAGGI 74ter : l’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate. Emissione di autofattura per le provvigioni spettanti alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità intermediario con rappresentanza. Per le provvigioni corrisposte agli intermediari , le agenzie che organizzano il viaggio (soprattutto i tour operator) emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario, recante l’ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese, distinguendo, quelle assoggettate ad Iva, giacché afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni rese nel territorio della Comunità europea e quelle non imponibili di cui al n. 7-bis) dell’art. 9, D.P.R. 633/1972, giacché concernenti prestazioni rese al di fuori della Comunità. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all’avvenuto pagamento delle provvigioni e registrata, entro lo stesso mese, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell’Iva.

Per considerare “emessa” la fattura in base alle vigenti disposizioni Iva, la stessa deve essere consegnata o spedita all’intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse, poiché relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta, giacché quest’ultima viene assolta in via ordinaria dall’agenzia che organizza il viaggio con il particolare meccanismo (registrazione della fattura sia in entrata che in uscita).

Esempio di fatturazione per la vendita di pacchetto turistico: ATTENZIONE, I SEGUENTI ESEMPI SONO STATI COMPILATI CONSIDERANDO L’ALIQUOTA IVA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE ARTICOLO (IVA 20%), IN CASO DI VARIAZIONI DI ALIQUOTA DOVRANNO ESSERE VARIATE LE RELATIVE PERCENTUALI DI SCORPORO.

Si supponga un viaggio, misto, con servizi fornito al viaggiatore (fornito da tour operator, anche tramite agenzia di viaggi intermediaria) sia in Paese Ue sia in Paese fuori Ue con i seguenti importi:

– prezzo di vendita al pubblico del pacchetto turistico: euro 4.000,00

– relativi costi sostenuti nella Ue: euro 1.000,00

– relativi costi sostenuti fuori Ue: euro 1.000,00

Tour operator (o Agenzia) ABC Indirizzo Codice fiscale/partita Iva

Spettabile…………….(cliente: Agenzia o viaggiatore)

Indirizzo ………………………….

Codice fiscale/partita Iva ……………………..

Fattura n……….del………….

Calcolo della quota imponibile lorda (viaggio misto) : – costi nella Ue: (costi Ue + costi fuori Ue) X 100 Si ha, quindi: 1.000,00: (1.000,00 + 1.000,00) X 100 = 50% 4.000,00 X 50% = euro 2.000,00 (quota imponibile Iva lorda) Nota: per la presenza anche di prestazioni fuori Ue applicare bollo di euro 1,81

Calcolo dell’Iva (regime speciale) Corrispettivo imponibile Iva lordo – euro 2.000,00 – Costi nella Ue – euro 1.000,00 = Base imponibile lorda – euro 1.000,00 – Scorporo (1.000 X 16,65%) – euro 166,50 = Base imponibile Iva netta – euro 833,50 Iva a debito (833,50 X 20%) – euro 166,70

ATTENZIONE, I SEGUENTI ESEMPI SONO STATI COMPILATI CONSIDERANDO L’ALIQUOTA IVA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE ARTICOLO (IVA 20%), IN CASO DI VARIAZIONI DI ALIQUOTA DOVRANNO ESSERE VARIATE LE RELATIVE PERCENTUALI DI SCORPORO.

Esempio di registrazione ai fini Iva

Nel caso sopra evidenziato queste di seguito sono le registrazioni da effettuare nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse (artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972):

Mentre nel registro degli acquisti (art. 25, D.P.R. 633/1972) sono queste le registrazioni da effettuare:

Esempio di autofattura

Esempio di autofattura (emessa dal tour operator) per provvigione spettante all’Agenzia di viaggio (che svolge la funzione di intermediario con rappresentanza). nell’ipotesi che il pacchetto turistico sia stato venduto al viaggiatore per il tramite di Agenzia di viaggi (intermediaria con rappresentanza), il tour operator deve emettere autofattura per le provvigioni (con percentuale ipotizzata del 2%, mentre gli altri importi sono ripresi dallesempio precedente), di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972, nel seguente modo:

Tour operator Indirizzo ……………….. Codice fiscale/partita Iva

Tour operator ABC c/o Agenzia ……………

Autofattura per provvigioni art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 n. …………………….. del ……………………………………

Iva già assolta ai sensi art. 74-ter, comma 8, D.P.R. 633/1972

Attenzione : come prevede la norma (a tal fine si veda nella parte precedente), l’autofattura per tali provvigioni è neutra nei riguardi dell’Iva giacché è stata già assolta dal tour operator con la precedente fattura (si veda l’esempio precedente). Per cui, l’Agenzia che ha organizzato il pacchetto turistico (tour operator) deve solo contabilizzare le fatture sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti, mentre, dal canto suo, l’agenzia di viaggi (intermedia con rappresentanza) deve registrare la provvigione nel registro delle fatture emesse, senza, tuttavia, dovere contabilizzare l’Iva (poiché già contabilizzata e versata in precedenza dal tour operator).

Esempio di registrazione della provvigione ex art. 74-ter , rientrante, cioè nel regime speciale

OPERAZIONI ESEGUITE da AGENZIE che OPERANO in QUALITA’ di MANDATARI SENZA RAPPRESENTANZA di ALTRI OPERATORI TURISTICI ORGANIZZATORI del PACCHETTO : Di seguito verrà esaminata la disciplina da osservare per la fatturazione delle prestazioni effettuate:

1) dalle agenzie di viaggi che vendono in nome e per conto proprio “pacchetti turistici” organizzati da altri operatori;

2) dalle agenzie di viaggi che vendono i propri pacchetti turistici avvalendosi di intermediari che operano come mandatari senza rappresentanza.

Agenzie di viaggi che vendono in nome e per conto proprio “pacchetti turistici” organizzati da altri operatori

In tale caso 1) – Vendita diretta da parte della Adv di pacchetti organizzati da tour operator – si è in presenza di cessione da parte dell’organizzatore del viaggio nei confronti dell’agenzia di viaggi che, a sua volta, cede in nome e per conto proprio al viaggiatore il pacchetto turistico. Nella prima cessione l’organizzatore del viaggio emette la fattura nei confronti dell’agenzia al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente o dell’inizio del viaggio o del soggiorno ed a secondo dei casi deve assoggettare ad Iva la parte del corrispettivo del viaggio effettuato all’interno della Comunità europea, nonché indicare la quota di corrispettivo “non imponibile” per la parte eseguita al di fuori del territorio comunitario.

Esempio n. 1 – Emissione di fattura da parte dell’agenzia organizzatrice (EFG)

Si ipotizza il caso che le prestazioni turistiche siano rese solo fuori dell’Unione europea, dal canto suo l’agenzia che organizza (EFG) il pacchetto turistico deve emettere la seguente fattura:

Agenzia tour EFG Indirizzo Codice fiscale/partita Iva

Spettabile Agenzia di viaggi ALM Indirizzo…………………………. C.F./P. Iva…………………….. Fattura n……….del………….

Mentre nel registro degli acquisti l’agenzia organizzatrice (EFG) deve effettuare la seguente registrazione:

Peraltro, in tale ipotesi per i suddetti corrispettivi, che sono non imponibili Iva poiché trattasi di viaggio fuori dalla Ue, non vi è, quindi, debito per l’Iva.

Esempio n. 2 – Emissione di fattura da parte dell’agenzia rivenditrice (ALM)

Analizzando, adesso, gli adempimenti che, dal canto suo, l’ azienda rivenditrice (ALM) deve porre in atto (la quale, a seguito della suddetta operazione, di cui all’esempio n. 1, ha acquisito il pacchetto turistico dall’Agenzia organizzatrice) nella fase della rivendita (con applicazione ad es. della maggiorazione del 5% sul costo del pacchetto turistico acquisito e ora da rivendere) al viaggiatore , si denota che tale azienda rivenditrice (ALM) deve emettere la fattura al viaggiatore (che, quindi, usufruisce del pacchetto turistico) nel seguente modo:

N.B .: il corrispettivo , in tale secondo passaggio , è adesso, quindi, di 3.000,00 X 5% = euro 3.150,00.

Agenzia di viaggi ALM Indirizzo………………………….

Codice fiscale/Partita Iva……………………..

Spettabile Cliente (viaggiatore)………………

Indirizzo………………………………….

C.F./P. Iva……………………………..

Mentre nel registro degli acquisti l’agenzia rivenditrice (ALM) deve effettuare la seguente registrazione (l’importo è quello dell’esempio n. 1 per l’acquisto del pacchetto turistico presso la EFG, come da fattura ricevuta):

In tale fattispecie, come in precedenza, non vi è debito di Iva, giacché è fuori dall’ambito Ue.

Agenzie di viaggi che vendono i propri pacchetti turistici avvalendosi di intermediari che operano come mandatari senza rappresentanza

Mentre nel caso 2) – Vendita di pacchetti turistici tramite intermediari senza rappresentanza – cioè quello di cessione del pacchetto turistico effettuata tramite operatori che agiscono come mandatari senza rappresentanza, nelle fatture emesse sia dall’organizzatore del viaggio a carico dell’agenzia sia dell’agenzia a carico del viaggiatore devono essere indicati i corrispettivi (previsti dall’art. 13, co. 2, lett. b), D.P.R. 633/1972).

Alla luce di tale normativa per le AGENZIE VIAGGI, sulla fattura dell’organizzatore del viaggio per le prestazioni rese da quest’ultimo al mandatario senza rappresentanza, deve essere indicato il prezzo del pacchetto turistico pagato dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell’imposta, spettante all’agenzia di viaggi, mentre nella fattura dell’agente deve essere indicato l’intero importo corrisposto dal viaggiatore.

SCONTI CONCESSI DALL’AGENTE AL VIAGGIATORE : gli eventuali sconti di natura finanziaria, gli arrotondamenti o gli abbuoni concessi dall’agente al viaggiatore, devono essere indicati per le AGENZIE VIAGGI in fattura separatamente dal prezzo del viaggio e non possono essere scomputati dalla base imponibile, al lordo della relativa imposta, che l’agente è tenuto ad assoggettare ad Iva.

Esempio di fatturazione per l’agenzia organizzatrice (AZ)

L’agenzia organizzatrice emette, quindi, la fattura, indicando in diminuzione del corrispettivo pattuito l’importo della provvigione (che costituisce l’utile dell’agenzia rivenditrice che opera con mandato senza rappresentanza): L’esempio, per semplicità espositiva, contiene solo prestazioni all’interno della Ue.

Agenzia tour AZ Indirizzo Codice fiscale/partita Iva

Spettabile…………….(cliente: Agenzia Beta) Indirizzo…………………………. C.f./P. Iva……………………..

Operazione con Iva assolta – La fattura non costituisce titolo per la detrazione

Esempio di fatturazione per l’agenzia rivenditrice (Beta), mandataria senza rappresentanza

Agenzia Beta

Indirizzo…………………………. C.f./P. Iva……………………..

Spett.le (cliente/viaggiatore)…….. Indirizzo……………………. C.f./p.Iva

Rispetto ai casi precedenti per le AGENZIE VIAGGI la particolarità del caso è consistita nei riguardi della fatturazione e della registrazione a fini Iva nel registro delle fatture emesse, mentre per gli altri adempimenti (calcolo dell’Iva a debito, con il relativo scorporo e la deduzione dei costi del pacchetto turistico) si rimanda agli esempi precedenti.

OPERAZIONI delle AGENZIE VIAGGI che OPERANO in NOME e PER CONTO dei CLIENTI 74ter : in tale ipotesi si applica il regime ordinario Iva e non quello speciale di cui all’art. 74-ter. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo che non organizzano i pacchetti turistici per la successiva vendita degli stessi ai viaggiatori, direttamente o tramite mandatari, ma che operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi, non é applicabile il regime speciale di determinazione del tributo, ma quello ordinario. Per conseguenza non sono applicabili le suddette particolari modalità di fatturazione, ma i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. 21.12.1996, n. 696, (alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), in base a quanto chiarito dalla C.M. 4.4.1997, n. 97/E o, nelle ipotesi di estrema marginalità economica, l’esonero previsto per tali prestazioni dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del medesimo decreto. Si tratta del D.M. 30.7.1999, n. 340 (riguardante il regolamento che ha modificato alcune disposizioni Iva sui pacchetti turistici effettuati dalle agenzie di viaggio e turismo) che ha chiarito il concetto di “pacchetto turistico” , da intendersi come una prestazione di servizi unica, soggetta ad Iva se eseguita nel territorio dell’Ue e derivante dalla combinazione di almeno due tra gli elementi sotto indicati, la cui durata comprenda almeno una notte.

In particolare, il concetto di pacchetto turistico per le AGENZIE VIAGGI viene individuato nella combinazione di almeno due dei seguenti elementi :

– trasporto ;

– alloggio ;

– servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio .

Affinché sussista un pacchetto per le AGENZIE VIAGGI, necessita che il servizio sia di durata superiore alle 24 ore o comprenda almeno una notte .

CONTENUTI SALIENTI DEL DECRETO 340/1999 per le AGENZIE VIAGGI 74ter : riguardo gli adempimenti che ricadono sulle agenzie di viaggio, il D.M. 340/1999, in vigore dall’1.11.1999, non ha modificato il meccanismo di applicazione dell’Iva, che è rimasto ancorato al sistema detrattivo “base da base” : l’Iva a debito viene determinata dalla differenza tra il corrispettivo al lordo dell’Iva, incassato dall’operatore, e i costi per l’acquisto di beni e servizi (pure al lordo di Iva) sostenuti dall’agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, vitto, eccetera). Dalla differenza, che costituisce la base imponibile lorda, si scorpora l’Iva ottenendo così la base imponibile netta. Per gli acquisti imputabili all’offerta di pacchetti turistici, è stato confermato il divieto di detrazione dell’Iva , poiché detratta col sistema “base da base”.

L’art. 1, D.M. 340/1999 per le AGENZIE VIAGGI prevede che se le operazioni sono effettuate fuori dal territorio dell’Ue, esse godono del regime di non applicazione dell’Iva tipico delle prestazioni extra-Ue (ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972). Nell’ipotesi in cui le operazioni in esame siano effettuate solo parzialmente nell’Ue , tale trattamento compete solo per la parte del corrispettivo che si riferisce alle operazioni svolte fuori dall’Ue. In virtù del D.M. 340/1999, la certificazione dei corrispettivi percepiti dalle agenzie di viaggio va effettuata con fattura (che ha così superato l’obbligo di certificazione delle operazioni con emissione della ricevuta fiscale, come precedentemente aveva stabilito la circolare 4.4.1997, n. 97/E).

In questo caso, la fattura per le AGENZIE VIAGGI va emessa senza distinta evidenziazione dell’Iva e deve contenere l’indicazione che si tratta di operazione priva del diritto alla detrazione, giacché rientrante nel regime speciale. L’ accesso al regime speciale è, inoltre, rimasto legato al possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 9 della Legge-quadro 217/1983. E’ stata confermata anche l’ estensione della disciplina in esame agli organizzatori di giri turistici . La circolare 24.12.1997, n. 328/E, al riguardo, ha precisato che per organizzatori di giri turistici si intendono i soggetti che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici, anche se realizzati nell’arco temporale di una singola giornata, svolgendo operazioni “equiparabili” a quelle tipicamente svolte dalle agenzie di viaggio autorizzate. Secondo la Corte di giustizia Ue (sentenze 22 ottobre 1998, nn. C-308/96 e C-94/97), peraltro, anche i servizi turistici “tutto compreso” offerti da alberghi sono assoggettati a Iva secondo il regime previsto per le agenzie di viaggio autorizzate. Se le prestazioni sono rese in parte nel territorio Ue ed in parte fuori , si assoggettano ad imposta solo quelle rese all’interno dell’Unione europea. Viene disposto l’obbligo di emissione della fattura (senza separata indicazione dell’imposta) non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo, o dell’inizio del viaggio, se tale pagamento (integrale) avviene precedentemente. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti telematici , informatici o telefax e deve recare l’espresso riferimento al fatto che l’imposta è assolta in base al D.M. 340/1999. Vanno annotati distintamente, in base alla riconducibilità o meno al territorio Ue, negli appositi registri previsti dalla normativa, sia i corrispettivi che i documenti relativi ad operazioni di acquisto. Queste le altre precisazioni contenute nel citato Decreto 340/1999.

In merito alla registrazione delle operazioni per le AGENZIE VIAGGI , l’annotazione delle operazioni deve essere effettuata entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti della liquidazione periodica. Inoltre, per le fatture inerenti le provvigioni deve essere indicato: “ Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74-ter comma 8 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni” . Mentre, per le fatture inerenti i viaggi si deve indicare: “ Trattasi di operazione per la quale l’imposta é stata assolta ai sensi del Decreto ministero finanze 30/7/99 n. 340 e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione di imposta” .

Anche in presenza di mandato senza rappresentanza per le AGENZIE VIAGGI l’organizzatore del viaggio può emettere l’autofattura per le provvigioni corrisposte all’agenzia. L’agenzia di viaggio che acquista pacchetti turistici o singoli servizi in nome o per conto proprio, indipendentemente da una richiesta del cliente viaggiatore, applica l’art. 74ter come i tour operator. In tal caso il tour operator fattura all’agenzia il prezzo netto di vendita comprensivo di Iva, l’agenzia a sua volta fattura al cliente il prezzo completo del pacchetto comprensivo di Iva. La liquidazione dell’Iva avviene con il metodo da base a base e l’imposta si applica con l’aliquota ordinaria del 20%, se dovuta, sulla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di Iva e il costo di acquisto, sempre comprensivo di Iva. Inoltre, nel caso di commercializzazione di singoli servizi ceduti tra agenzie, viene ammessa l’emissione dell’ autofattura per provvigioni . Infine, le attività per le quali le agenzie intervengono con funzioni di semplice intermediario (ad esempio, la prenotazione di alberghi e di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione del passaporto) l’Iva si applica secondo le regole normali (cioè con detrazione “imposta da imposta”).

RIEPILOGO del TRATTAMENTO FISCALE delle AGENZIE VIAGGI e TURISMO 74ter : le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo sono soggette, ai fini Iva, al regime speciale di cui all’art. 74ter, D.P.R. 633/1972. Generalmente, la base imponibile delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo viene determinata mediante il procedimento di detrazione “ base da base “.

L’art. 2, comma 1, D.M. 30.7.1999, n. 340 dispone, infatti, che la base di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto per le AGENZIE VIAGGI è data dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta . Il regime speciale Iva delle agenzie di viaggio e turismo si applica alle imprese, sia quelle individuali sia quelle collettive, che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché intermediazione nei predetti servizi, compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti. Peraltro, con le modifiche effettuate alla citata disciplina dal D.Lgs. 313/1997, è stato ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione del suddetto regime speciale Iva, che riguarda:

– le agenzie di viaggio e turismo , in proprio o tramite mandatari con o senza rappresentanza;

– gli organizzatori di viaggi .

A tal fine, l’attività di organizzazione di pacchetti turistici, rientrante nel regime speciale, comprende:

– la vendita diretta di pacchetti turistici realizzati dall’agenzia organizzatrice;

– la vendita di pacchetti turistici realizzati dall’agenzia organizzatrice, negoziati a mezzo di agenzia intermediaria con poteri di rappresentanza;

– l’acquisto, da altro tour operator, di pacchetti turistici successivamente rivenduti, in nome e per conto proprio, dall’agenzia, con autonoma determinazione del prezzo.

Riguardo l’ ambito oggettivo per le AGENZIE VIAGGI , affinché le operazioni compiute dalle agenzie di viaggio e turismo siano assoggettabili al regime speciale Iva, occorre che:

– le prestazioni rese abbiano per oggetto l’organizzazione di pacchetti turistici, costituiti (ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) da viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” , risultanti da una particolare combinazione di almeno due degli elementi, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario;

– il corrispettivo pattuito sia unico per tutto l’insieme delle prestazioni che compongono il pacchetto turistico venduto.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA per le AGENZIE VIAGGI 74ter : le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo vengono, quindi, considerate in modo unitario, come un’unica prestazione soggetta alla aliquota del 22% (O ALIQUOTA IVA IN VIGORE), ciò anche se i diversi servizi che le compongono sono soggetti ad aliquote diverse.

In particolare, la base imponibile per le AGENZIE VIAGGI di tale prestazione è data dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio (al lordo dell’Iva) e l’ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla stessa agenzia per l’acquisto di beni e servizi erogati da terzi direttamente in favore del viaggiatore (sempre al lordo dell’Iva).

Rientrano per le AGENZIE VIAGGI 74ter anche i costi dei servizi acquistati in ambito Ue, ovvero per l’acquisto di pacchetti turistici e dei servizi in nome e per conto proprio. Per le agenzie, pertanto, l’Iva addebitata dai fornitori di beni e servizi per prestazioni in favore del viaggiatore è indetraibile, a eccezione di quella relativa a spese generali o ad altre spese, come quelle per l’acquisto di beni ammortizzabili non riferite ai viaggi. Per i pacchetti turistici organizzati dai tour operators e ceduti alle agenzie di viaggio per la vendita, l’imponibile viene determinato al netto dell’importo della provvigione da riconoscersi a queste ultime (circ. 4.4.1997, n. 97/E). In caso di trasporti misti, parte in ambito Ue, parte fuori, rilevano i costi (forfetariamente determinati) sostenuti nella Ue.

Dall’ importo derivante dalla predetta differenza deve poi essere scorporata l’imposta , applicando le percentuali di scorporo previste per i commercianti al minuto (art. 27, comma 4, D.P.R. 633/1972), e successivamente si applica l’imposta (per l’aliquota del 20% la percentuale di scorporo è del 16,65%) IN CASO DI VARIAZIONI DI IMPOSTA IVA è NECESSARIO DEFINIRE LA CORRETTA PERCENTUALE DI SCORPORO.

Corrispettivo netto euro 150

150 x 16,65% = euro 24,98

150 – 24,98 = euro 125,02 (base imponibile)

125,02 x 20% = euro 25,00 (iva a debito)

AGENZIA di VIAGGIO Indirizzo CAP Città (Prov.) Codice fisc. / Partita Iva

FATTURA n. 01 del 03.01.2008

Spett.le Cliente Indirizzo CAP Città (Prov.) Part. Iva

Causale: Viaggio e soggiorno a……………. dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx

Corrispettivi imponibili prestazioni Ue

euro 100,00 __________ euro 100,00 Totale Fattura

Operazione con Iva assolta – Regime speciale art. 74-ter per le AGENZIE VIAGGI – D.M. 340/1999

Per l’applicazione dell’imposta per le AGENZIE VIAGGI:

– se il viaggio è effettuato interamente all’interno dell’Unione europea si applica l’imposta con l’aliquota ordinaria;

– se il viaggio è effettuato interamente fuori dall’Unione europea , l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972;

– se il viaggio è effettuato in parte all’interno e in parte fuori dall’Unione europea l’operazione è soggetta a Iva con l’aliquota ORDINARIA limitatamente alla parte eseguita nella Ue.

Se nell’ambito della Ue il cliente utilizza solo prestazioni di trasporto , mentre tutte le altre prestazioni sono rese fuori della Ue, le prestazioni di trasporto assumono il trattamento delle altre prestazioni e, pertanto, sono considerate non imponibili ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972. Parimenti, se fuori della Ue vengono rese al cliente soltanto prestazioni di trasporto e nell’ambito della Ue tutte le altre prestazioni, le prestazioni di trasporto sono soggette al tributo al pari di quelle rese nel territorio comunitario . L’eventuale somministrazione di pasti e bevande durante il viaggio costituisce prestazione accessoria alle altre, con conseguente applicazione del medesimo trattamento ai fini Iva (art. 2, co. 6, D.M. 340/1999).

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO per le AGENZIE VIAGGI 74ter : l’imposta dovuta deve essere liquidata e versata entro i termini ordinari previsti per la generalità dei contribuenti (mensile o trimestrale), ciò ai sensi dell’art. 6, del D.M. 340/1999. Se durante la liquidazione periodica o in sede dichiarazione annuale emerge che i costi sostenuti sono superiori ai corrispettivi, l’eccedenza di costi va computata in aumento dei costi relativi del periodo successivo oppure nelle liquidazioni relative all’anno successivo.

FATTURAZIONE per le AGENZIE VIAGGI 74ter : la fattura deve essere emessa dal tour operator (che organizza il pacchetto turistico) nei confronti del viaggiatore (se commercializza il pacchetto direttamente o tramite agenzia quale mandataria con rappresentanza ) oppure nei confronti dell’agenzia di rivendita (se questa compra il pacchetto o agisce come mandataria senza rappresentanza). Altrimenti, la fattura deve essere emessa dall’agenzia di rivendita (sempre) nei confronti del viaggiatore , sia nell’ipotesi in cui acquista in proprio il pacchetto dal tour operator, sia nell’ipotesi in cui agisce come mandataria senza rappresentanza di tale tour operator. Nella fattura deve essere indicato il corrispettivo, senza separata indicazione dell’imposta. In caso di viaggio “misto” (Ue e fuori Ue), la fattura deve contenere, altresì, il corrispettivo imponibile per la parte di viaggio effettuata in territorio Ue e il corrispettivo non imponibile per la parte di viaggio effettuato fuori dall’Ue. Sulla fattura per le AGENZIE VIAGGI va indicato , inoltre, che l’imposta è assolta dal tour operator ai sensi del D.M. 340/1999 e non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta da parte del cliente . La fattura può essere spedita per posta o con strumenti informatici o telematici o per telefax. Il momento impositivo , cui consegue l’obbligo di emissione della fattura, coincide con il pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito per il pacchetto turistico o, se antecedente, con la data di inizio del viaggio (art. 1, comma 6, D.M. 340/1999). L’inizio del viaggio si identifica con l’effettuazione della prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio ecc.). Tuttavia per le AGENZIE VIAGGI, viene consentita l’emissione della fattura entro il mese successivo al pagamento del corrispettivo o all’inizio del viaggio se la cessione del pacchetto avviene tramite un’agenzia mandataria, con o senza rappresentanza. In tale fattispecie, non rileva il pagamento di acconti da parte del viaggiatore , giacché l’emissione della fattura è collegata unicamente al verificarsi delle predette circostanze (circolare 30/1980).

REGISTRAZIONI per le AGENZIE VIAGGI 74ter : le fatture emesse per le AGENZIE VIAGGI devono essere registrate nel libro dei corrispettivi o in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/1972, separando le prestazioni imponibili (effettuate in Ue), da quelle non imponibili (fuori dalla Ue) e da quelle miste (parte in Ue e parte fuori Ue). La registrazione delle operazioni per le AGENZIE VIAGGI effettuate in ciascun giorno deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui si verifica il momento impositivo delle operazioni stesse. Le fatture relative agli acquisti di beni e servizi, afferenti le operazioni rientranti nel regime speciale , vanno registrat e sul registro degli acquisti (oppure su un apposito registro) separatamente da quelli non rientranti in tale regime, entro i termini ordinari previsti per la generalità dei soggetti Iva (art. 5, D.M. 340/1999). Nel registro acquisti per le AGENZIE VIAGGI l’operatore deve utilizzare talune sezioni , tra cui una per i costi sostenuti nella Ue e una per i costi sostenuti fuori Ue .

Liquidazione Iva regime speciale ( art. 74-ter )

Esempio di determinazione dei corrispettivi imponibili

Si ricorda che i corrispettivi fuori della Ue sono non imponibili Iva ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972.

Sull’Iva a debito deve poi essere aggiunta quella derivante dal regime di determinazione ordinaria dell’Iva.

Registro dei corrispettivi ex art. 74-ter , D.P.R. 633/1972 (esempio richiamato dalla C.M. 24.12.1997, n. 328)

Registro degli acquisti ex art. 74-ter  (esempio)

REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI e CALCOLO IVA COMPLESSIVO per le AGENZIE VIAGGI : le operazioni Iva attive (operazioni effettuate/documenti emessi) e quelle passive (operazioni ricevute/documenti ricevuti) devono, quindi essere registrate sugli appositi registri Iva.

I registri che riguardano più da vicino le agenzie di viaggio sono sostanzialmente due per il regime speciale di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972:

– registro dei corrispettivi art. 74-ter, D.P.R. 633/1972;

– registro dei costi art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.

Tre per il regime normale :

– il registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. 633/1972).

– il registro del corrispettivi (art. 24, D.P.R. 633/1972).

– il registro degli acquisti (art. 25, D.P.R. 633/1972).

REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE per le AGENZIE VIAGGI 74ter : nel registro delle fatture emesse vengono registrate singolarmente tutte le fatture emesse in regime normale con l’indicazione di:

– numero e data

– nome del viaggiatore

– importo Imponibile suddiviso per aliquota

– relativa Iva

– importo delle operazioni non imponibili o esenti con l’indicazione della norma.

L’Iva per le AGENZIE VIAGGI risultante dal registro delle fatture emesse deve poi essere sommata con quella risultante dal registro dei corrispettivi e a quella delle operazioni art. 74-ter e rappresenta l’Iva a debito da cui va, quindi, detratta l’Iva derivante dal regime normale e quella dal regime speciale, ciò al fine di pervenire alla determinazione dell’imposta complessiva dovuta o a credito dall’agenzia di viaggi o tour operator.

In particolare, gli adempimenti per le AGENZIE VIAGGI derivanti dal regime ordinario Iva verranno esaminati ed approfonditi a seguire.

Calcolo dell’Iva (regime speciale e regime ordinario) mese di marzo 2009

Iva a debito proveniente dal regime speciale (art. 74-ter) euro 5.000,00

+ Iva a debito derivante da fatture in regime Iva ordinario euro 1.000,00

– Iva detraibile su fatture ricevute in regime Iva ordinario euro 500,00

= Iva a debito da versare all’Erario entro il 16.4.2009 euro 5.500,50

L’Iva per le AGENZIE VIAGGI si versa con il modello F24 in via telematica (con richiesta dei dati necessari e della relativa autorizzazione al collegamento on line presso la propria banca oppure collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguendo le procedure obbligatorie da seguire, richiesta di password, scarico del relativo software e cosi via), anche avvalendosi di un intermediario abilitato (ad es. commercialista, che, peraltro, utilizza il sistema cd. Entratel).

CODICI TRIBUTO DEL MODELLO F24 PER L’IVA per le AGENZIE VIAGGI 74ter : per i soggetti mensili (con volume affari sopra gli euro 516.456,90, per cessioni, e sopra gli euro 309.874,14 per servizi, oppure di attività promiscua non tenuta separatamente, anche a seguito di apposita opzione se non si raggiungono tali limiti):

6001 = Versamento Iva mese di gennaio; 6002 = Versamento Iva mese di febbraio; 6003 = Versamento Iva mese di marzo; 6004 = Versamento Iva mese di aprile; 6005 = Versamento Iva mese di maggio; 6006 = Versamento Iva mese di giugno; 6007 = Versamento Iva mese di luglio; 6008 = Versamento Iva mese di agosto; 6009 = Versamento Iva mese di settembre; 6010 = Versamento Iva mese di ottobre; 6011 = Versamento Iva mese di novembre; 6012 = Versamento Iva mese di dicembre; 6013 = Versamento acconto Iva mensili

Per i soggetti trimestrali (con volume affari non superiore a euro 516.456,90, per cessioni, e non superiore a euro 309.874,14 per servizi):

– 6031 = Versamento Iva 1 trimestre; 6032 = Versamento Iva 2 trimestre; 6033 = Versamento Iva 3 trimestre; 6035 = Versamento Iva acconto trimestrali

Per tutti (mensili e trimestrali)

– 6099 = Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

RIF E BIBLIOGRAFIA:

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Fisco7

Cripto-attività: nuovi obblighi di trasparenza in arrivo

Fenomeni di evasione fiscale e abuso di fondi pubblici alla lente…, regime forfettario: il regime fiscale più adottato sotto la lente del…, avvisi bonari: il termine per il pagamento raddoppia da 30 a…, bollo su fatture elettroniche del 2° trimestre entro il 30 settembre, iva ridotta al 4% sull’editoria digitale, cessazione depositario scritture contabili: online la nuova procedura, bonus psicologo chiarimenti per la consultazione delle graduatorie, modello 730/2024: i documenti da presentare ai fini del visto di…, posso presentare un modello 730 integrativo per correggere e integrare il…, concordato preventivo biennale e forfettari: soglia a rischio inciampo, contributo superbonus 2024: al via le domande, attività di locazioni d’immobili e incompatibilità con l’esercizio della professione di…, catasto sempre più digitale: nuovi servizi in arrivo sulla piattaforma sister, codice cin per affitti brevi e locazioni turistiche: guida completa, riforma dello sport: la nuova figura del lavoratore sportivo tra adempimenti,…, inquadramento delle attività agrituristiche: le indicazioni dell’ispettorato del lavoro, enti terzo settore: assunzione agevolata di giovani affetti da disabilità, 730/2024: deducibilità dei contributi per previdenza complementare, l’indipendenza del revisore legale, l’impatto della riforma fiscale sulle riorganizzazioni aziendali, decreto sostenibilità e bilanci: in vigore i nuovi parametri dimensionali, energia pulita in casa: come averla e a chi affidarsi, istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di…, cloud computing e possibili implicazioni aziendali e fiscali, interessi legali, dal 1° gennaio giù al 2,5%, scade il 15 novembre 2023 la rideterminazione del costo d’acquisto delle…, professionisti, equo compenso: la tutela è legge, come proporre un nuovo servizio alla clientela, commercialista in outsourcing: rischio o opportunità, come misurare i tempi di lavoro e quantificare le ore lavorate….

Fisco7

  • Contabilità e IVA

Autofattura per provvigioni agenzia di viaggio: registrazione nella contabilità del tour operator e dell’agenzia intermediaria

Autofattura per provvigioni agenzia di viaggio

Come vengono remunerate le agenzie di viaggio per l’attività di intermediazione svolta? Come deve essere emessa l’autofattura per provvigioni con l’avvento della fatturazione elettronica? Come deve essere registrato contabilmente il documento nella contabilità del tour operator e dell’agenzia di viaggi?

Per “pacchetti turistici” si intendono “i viaggi, le vacanze, le formule “tutto compreso” e le crociere turistiche che risultano dalla combinazione prefissata di almeno due dei seguenti elementi, venduti o offerti ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio ” la cui durata complessiva sia superiore alle 24 ore, ovvero si estenda per un arco di tempo comprendente almeno una notte (art. 1 del Decreto 30 luglio 1999 n. 340).

Questi pacchetti sono commercializzati dai tour operator, i quali possono non venderli direttamente al cliente finale ma affidarsi ad un’agenzia di viaggi che svolge la funzione di intermediario tra il tour operator e il cliente stesso.

Come vengono remunerate le agenzie di viaggio per l’attività di intermediazione svolta?

Quando l’agenzia di viaggio intermediaria vende un pacchetto turistico, il tour operator, in virtù dell’intermediazione effettuata, riconosce all’agenzia una commissione di intermediazione per la quale emetterà mensilmente un’autofattura ai sensi dell’art. 74-ter comma 8 D.P.R. 633/1972.

Nell’autofattura emessa dal T.0. occorrerà distinguere se le provvigioni del periodo si riferiscono a:

  • Cessioni di pacchetti UE: le cui provvigioni sono imponibili (assoggettate ad IVA 22%)
  • Cessioni di pacchetti ExtraUE: le cui provvigioni sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972.

Il documento dovrà essere emesso entro il mese successivo al pagamento della commissione.

Come deve essere emessa l’autofattura per provvigioni con l’avvento della fatturazione elettronica?

Ai fini della corretta emissione dell’autofattura elettronica occorrerà compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), indicando:

  • nella sezione Dati relativi al cedente/prestatore i dati dell’agenzia di viaggio
  • nella sezione Dati relativi al cessionario/committente i dati del tour operator
  • nella sezione Soggetto emittente la dicitura “CC” che identifica i documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore
  • in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili oppure N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

Come riportato anche nella FAQ 53 dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, non prevede la predisposizione e l’invio all’Agenzia delle entrate di alcuna delega con cui il tour operator comunica di emettere la fattura per conto all’agenzia viaggi.

La fattura verrà trasmessa al Sistema di interscambio che provvederà a recapitarla nella sezione Documenti ricevuti del portale Fatture e corrispettivi del tour operator (o ad altro indirizzo telematico se nel documento viene indicata la PEC oppure il codice destinatario).

L’agenzia di viaggi, al contrario, non troverà alcun documento nel gestionale utilizzato per la fatturazione elettronica ma solamente nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Sarà quindi opportuno che il tour operator, una volta trasmessa allo SDI l’autofattura, invii una copia del documento (in formato xml o pdf) all’agenzia di viaggi.

Come dovrà essere registrato contabilmente il documento nella contabilità del tour operator e dell’agenzia di viaggi?

Ipotizziamo il seguente esempio:

Il tour operator Beta emette la seguente autofattura ai sensi dell’art. 74 ter c. 8 del DPR633/1972 per conto dell’agenzia di viaggio intermediaria Alfa per provvigioni corrisposte per le partenze del mese di giugno:

  • pacchetti turistici effettuati nell’Unione europea = 1.052,00 euro soggetti ad IVA del 22% pari a 231,44 euro;
  • pacchetti turistici effettuati al di fuori dell’Unione europea = 1.635,00 euro non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972.

Contabilità del tour operator

Per il tour operator, il documento costituisce una normale fattura di acquisto di servizi.

Il tour operator effettua la doppia annotazione dell’imposta sulle provvigioni UE (soggette ad IVA 22%) adottando il criterio della doppia registrazione nel registro acquisti e vendite.

Contabilmente le scritture da rilevare saranno le seguenti:

Rilevazione del costo delle provvigioni nel registro acquisti:

tour operator art.74

Registrazione nel documento nel registro vendite per neutralizzare l’imposta, utilizzando un opportuno conto transitorio non rilevante ai fini reddituali:

tour operator art.74

Rilevazione della scrittura di giroconto, con lo scopo di rilevare l’effettiva partita a debito verso l’agenzia di viaggi intermediaria:

tour operator art.74

Contabilità dell’agenzia di viaggi

Nella contabilità dell’agenzia di viaggi verrà registrata una normale fattura di vendita:

  • senza contabilizzare l’IVA eventualmente applicata relativa a pacchetti turistici resi all’interno dell’Unione Europea o c.d “misti”, in quanto gli adempimenti ai fini IVA sono assolti da parte del tour operator (ex 74-terco. 8 del DPR 633/72);
  • con l’indicazione della non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7-bis D.P.R. n. 633/1972, per la parte di provvigioni relative a pacchetti turistici resi al di fuori dell’Unione europea.

Rilevazione del ricavo delle provvigioni nel registro vendite:

tour operator art.74

Scrittura relativa all’incasso della provvigione:

tour operator art.74

Giulia Bianchet – Centro Studi CGN

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Regime Agenzie Viaggi: calcolo IVA e aspetti contabili

Regime agenzie viaggi

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Come funziona il calcolo dell'iva per chi aderisce al Regime Agenzie Viaggi? Vediamo come calcolare le imposte e gli aspetti contabili.

Le agenzie di viaggi , in particolare coloro che vendono “pacchetti turistici” sono tenuti ad un regime particolare per il calcolo dell’IVA . In questo articolo spiegheremo come funziona il cosiddetto calcolo “base da base” e come opera il regime agenzie viaggi secondo l’ articolo 74 ter del DPR 633/72.

Quando si applica il Regime agenzie viaggi

Il regime regolato dall’art. 74 ter si applica alle agenzie di viaggio , autorizzate secondo la legge 217/83 , che operano come tour operator o che effettuano organizzazioni di viaggi, e che vendono pacchetti turistici.

I pacchetti turistici

Prima di andare avanti, capiamo prima cosa si intende per “pacchetto turistico”. Si tratta di una serie di servizi (biglietti aerei, guide turistiche, biglietti di ingresso, ecc.) acquistati singolarmente dal tour operator e poi rivenduti al cliente finale in un unico pacchetto, appunto, ricavando un unico corrispettivo. Quindi il tour operator effettua diversi acquisti per la composizione del pacchetto, ma che venderà in un’unica soluzione ricavandone un margine.

Casi di esclusione

Se l’agenzia viaggi compra e rivende un singolo servizio, oppure fattura le provvigioni alle strutture ricettive, in tal caso non si applica il regime 74 ter, bensì quello ordinario . In questo caso l’IVA sugli acquisti sarà indetraibile, gli altri acquisti invece saranno detrabili nei limiti di un eventuale prorata.

Il metodo “base da base” per il calcolo dell’IVA

A differenza del classico metodo “imposta da imposta” come avviene regolarmente per l’iva, il calcolo dell’imposta per la vendita di pacchetti turistici dalle agenzie viaggi è semplificato .

Infatti, ai fini del calcolo si prendono in considerazione:

  • I costi sostenuti per comporre il pacchetto turistico, al lordo dell’eventuale IVA esposta in fattura. Quindi è l’ammontare di tutti i servizi acquistati da terzi che verranno destinati direttamente al cliente finale. L’eventuale IVA pagata sugli acquisti è indetraibile, quindi nel calcolo si tiene conto del totale della fattura o della ricevuta.
  • Il corrispettivo ricevuto dal cliente che acquista il pacchetto. In questo caso l’agenzia di viaggi emetterà una fattura senza iva e con l’indicazione “Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340”. Nel caso di fattura elettronica occorrerà indicare il codice di natura esenzione N5.

Dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto dal cliente e i costi sostenuti per la composizione del pacchetto si avrà il margine dell’Agenzia viaggi . L’importo ottenuto sarà la base imponibile lorda, cioè il totale tra base imponibile e l’IVA dovuta. Dallo scorporo si otterrà l’effettiva IVA da pagare.

Esempio di calcolo IVA regime agenzie viaggi

Supponiamo che un’agenzia viaggi venda un pacchetto a 5000 euro. Il costo sostenuto per comprare tutti i servizi compresi nel pacchetto è di 3780 euro. La base imponibile lorda sarà pari a 5000 – 3780 = 1220 euro.

Per scorporare la base imponibile netta, si può fare questa semplice proporzione: Base imponibile Lorda x 100 / 122 = Base imponibile netta. Nel nostro caso 1220 x 100 / 122= 1000. Su questa si dovrà poi calcolare il 22% di IVA, cioè 1000 x 22% = 220 euro che sarà l’importo da versare secondo il regime agenzie viaggi.

Volendo si può fare direttamente il calcolo dell’IVA dovuta partendo dalla base imponibile lorda: Base imponibile lorda x 22 / 122 = Iva da versare. Nel nostro caso 1220 x 22 / 122 = 220 euro.

Territorialità dell’imposta

E’ di fondamentale importanza indentificare la territorialità comunitaria del servizio turistico fornito. Infatti l’imponibilità dei servizi che compongono il pacchetto cambia a seconda che siano intracomunitari, extra UE o misti:

  • Intracomunitari : sono integralmente imponibili secondo il calcolo spiegato sopra;
  • Extracomunitari : in questo caso si tratta di operazioni non soggette ad IVA secondo l’art. 9 del DPR 633/72;
  • Misti sono servizi in parte forniti all’interno della Comunità europea, altri fuori. In questo caso la base imponibile al lordo dell’IVA si calcola applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi, e poi si sottrae a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente. Infine, su tale base, si procede allo scorporo e si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Aspetti contabili Regime agenzie viaggi

I corrispettivi derivanti dalla vendita di pacchetti turistici devono essere annotati separatamente rispetto a quelli derivanti dall’attività ordinaria derivanti, ad esempio, dall’attività di intermediazione e dalle provvigioni. L’annotazione deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuati, anche ai fini delle liquidazioni periodiche.

Anche le fatture e gli altri documenti di acquisto vanno annotati separatamente.

Il calcolo del volume d’affari per la dichiarazione IVA nel caso di Regime agenzie viaggi è dato dalle operazioni effettuate a dentro e fuori dal territorio comunitario, a cui si aggiungono anche le provvigioni derivante dall’attività di intermediazione.

Regime agenzie viaggi: come procedere?

Come abbiamo visto, la gestione di aziende di questo tipo comportano un notevole dispendio di tempo per lo studio che deve calcolarne l’IVA e per adempiere agli aspetti contabili.

Ma c’è una soluzione.

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Agenzie di viaggio: dubbi sulla fatturazione dei pacchetti turistici tutto compreso

agosto periodo di vacanze… cerchiamo di rispondere ad un dubbio sulla corretta gestione contabile e fiscale dei pacchetti turistici tutto compreso, che rientrano nel campo dell’articolo 74-ter dell’IVA

taverna,_la_piazza

Ho un dubbio in merito ad una agenzia di viaggio che organizza prevalentemente viaggi a prezzo fisso; tali viaggi comprendono pernottamenti, visite musei e parte dei pranzi, della durata da un giorno a una settimana circa. L’agenzia di viaggio li vende prevalentemente ai propri clienti, in genere persone fisiche.

Io li gestisco ai fini IVA come art. 74-ter, facendo pagare l’iva al 22% sulla differenza fra costi sostenuti e ricavi conseguiti, questi ultimi risultanti da un’emissione di fattura “ interna ex art. 74 ”.

Per quanto riguarda i singoli clienti: viene rilasciata una ricevuta fiscale, a meno che non chiedano espressamente la fattura. Tale ricevuta fiscale viene rilasciata in seguito al D.L. 16/2012 decreto semplificazioni fiscali.

Vorrei sapere se questo comportamento è correttoo e come registrare le ricevute fiscali rilasciate ai clienti, considerando che nei ricavi confluiscono già le fatture “ interne “.

Il regime speciale per le agenzie di viaggio si applica alle prestazioni relative all’organizzazione di “ pacchetti turistici ” costituiti da viaggi, vacanze e circuiti “ tutto compreso ” ( art. 2 del DLgs. 111/95).

I suddetti “ pacchetti turistici ” devono (art. 1 c. 1 del DM 340/99):

– essere venduti od offerti in vendita ai viaggiatori ad un prezzo forfetario ;

– avere una durata superiore alle 24 ore , ovvero devono estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte ;

– essere composti da almeno due degli elementi di seguito elencati:

• trasporto ;

• alloggio ;

• servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, costituenti una parte significativa del “ pacchetto turistico ” (es. itinerari e visite, con o senza accompagnatori).

Pertanto, come si legge nel quesito, una agenzia di viaggio che organizza prevalentemente viaggi a prezzo fisso compreso pernottamenti, visite musei e parte dei pranzi, della durata da un giorno a una settimana circa e li vende prevalentemente ai propri clienti in genere persone fisiche rientra nelle norme di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 .

Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio è determinata mediante il procedimento di detrazione “ base da base ”, ossia come differenza, da calcolare al lordo dell’imposta , tra (art. 74- ter c. 2 del DPR 633/72 e art. 2 c. 1 del DM 340/99):

– il corrispettivo dovuto all’agenzia e

– i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore .

Atteso che il prezzo pagato dal cliente incorpora l’IVA assolta, in via di rivalsa, sull’acquisto del “ pacchetto turistico ”, la base imponibile si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo per 122 la differenza di cui sopra (art. 27 c. 4 del DPR 633/72) . Sulla base imponibile così determinata si calcola l’IVA dovuta, applicando l’ aliquota ordinaria .

Come affermato, l’agenzia di viaggio di cui al presente quesito rientra nell’art. 74-ter, pertanto, facendo pagare l’Iva al 22% sulla differenza fra costi sostenuti e ricavi conseguiti, la procedura utilizzata risulta corretta .

Fatturazione

La fattura deve essere emessa:

• da colui che organizza il pacchetto turistico ( tour operator ), nei confronti del viaggiatore – se commercializza il pacchetto direttamente o tramite agenzia quale mandataria con rappresentanza;

• oppure da colui che organizza il pacchetto turistico ( tour operator ), nei confronti dell’agenzia di rivendita – se questa compra il pacchetto o agisce come mandataria senza rappresentanza.

La fattura deve essere emessa, altresì:

• dall’agenzia di rivendita nei confronti del viaggiatore – sia nell’ipotesi in cui acquisti in proprio il pacchetto dal tour operator , sia nell’ipotesi in cui agisca come mandataria senza rappresentanza dello stesso.

Nella fattura deve essere indicato il corrispettivo, senza separata indicazione dell’imposta. In caso di viaggio « misto » (UE ed extra-UE), la fattura deve contenere, altresì, il corrispettivo imponibile per la parte di viaggio effettuata in territorio UE e il corrispettivo non imponibile per la parte di viaggio effettuato fuori dall’UE.

Sulla fattura va indicato, inoltre, che l’imposta è assolta dal tour operator ai sensi del D.M. n. 340/1999 e non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta da parte del cliente . La stessa può essere spedita per posta o con strumenti informatici o telematici o per telefax .

Per quanto riguarda il quesito, si fa presente che nell’art. 74-ter, non è disciplinata la fattispecie di fattura “interna” , per cui andrà rilasciata una ricevuta fiscale per ogni cliente o una fattura come sopra descritta se richiesta .

Il comma 13-ter dell’art. 2 del Decreto legge 2/3/2012 n. 16, in vigore dal 29 aprile 2012, prevede che al primo comma dell’ articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: « 6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo ».

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 del Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633 (in vigore dal 29 aprile 2012)- l ’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione :

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate a ll’ art. 10 n n . 1 – 5, 7, 8, 9, 16 e 22;

6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo .

Momento impositivo

Il comma 7 dell’art icolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 considera quale momento impositivo, cui consegue l’obbligo di emissione della fattura , il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di inizio del viaggio o del soggiorno (art. 1, c. 6, del D.M. n. 340/1999).

L’inizio del viaggio si identifica con l’effettuazione della prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio…). È ammessa, tuttavia, l’emissione della fattura entro il mese successivo al pagamento del corrispettivo o all’inizio del viaggio se la cessione del pacchetto avviene tramite un’agenzia mandataria, con o senza rappresentanza.

Il pagamento di acconti da parte del viaggiatore è irrilevante, in quanto l’emissione della fattura è collegata unicamente al verificarsi delle predette circostanze.

In caso di viaggi collettivi , in cui vi sono tante obbligazioni tributarie quanti sono i committenti dei servizi forniti dall’agenzia, ciascuna obbligazione è autonoma dall’altra e in relazione a essa si applicano le predette regole.

Ne discende che se, in ipotesi, su dieci clienti soltanto cinque pagano l’intero corrispettivo, l’obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restando “ sospesa ” per i rimanenti clienti.

Naturalmente, qualora il committente sia unico (come si verifica nel caso di vendite di “ viaggi collettivi ” da parte di un’agenzia ad un’altra) si versa nell’ipotesi di una sola obbligazione tributaria il cui sorgere è determinato dal pagamento dell’intero corrispettivo, da parte dell’agenzia acquirente, o dall’inizio del viaggio (C.M. 328/E/97, § 9.4).

La ricevuta fiscale al singolo cliente del viaggio collettivo organizzato dall’agenzia di viaggio o, in alternativa, la fattura costituisce la modalità corretta di certificazione del ricavo .

In alternativa, ma sarebbe meno corretto, potrebbe essere emessa un’unica fattura per l’intero viaggio che verrebbe pagata dai singoli clienti a cui sarebbero rilasciate delle quietanze di pagamento. In tal caso, però, al momento della richiesta della singola fattura, andrebbe emessa una nota di credito di pari importo a deconto dell’unica fattura emessa al momento dell’inizio del viaggio.

Salvatore Giordano

31 agosto 2016

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74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi

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74 TER  analisi e  calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici

I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta )  adottano un particolare regime speciale che  anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta  (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base”  ovvero assume  la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul  quale si paga l’IVA)  che è  costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link:  POS SUMUP

Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter

schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 999 downloads

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria

Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.

analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.

Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter  non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99),  per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva )  assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)

Una cosa importante da sapere è che  I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.

L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):

  • Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.

L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.

Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di  liquidazione di IVA ordinaria

Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo  a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

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Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo.   ter

Quando emettere la fattura 74 ter

A) Quando ci troviamo in presenza di  organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 226 downloads

( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;

B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter  per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia) ;

c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto  ( comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).

Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter   ( comma 1 art. 74 ter )

Altra cosa importante,  il fatto che la fattura 74 ter  va emessa  senza separata indicazione dell’ IVA e se  le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA

Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice ( comma 8 art. 74 ter ).

Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso  le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto  e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.( comma 8 bis art. 74 ter ).

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tour operator art.74

Come registrare una fattura ricevuta da agenzia viaggi?

Come registrare fattura art 74 ter con Business Central La fattura di vendita 74 ter deve essere registrata nel registro Iva vendite 74 ter, mentre l'autofattura dell'agenzia di viaggio per le provvigioni va inserita nel registro Iva acquisti e all'interno del registro Iva vendite validi per il regime ordinario.

Come registrare autofattura agenzia viaggi?

Ai fini della corretta emissione dell'autofattura elettronica occorrerà compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), indicando: nella sezione Dati relativi al cedente/prestatore i dati dell'agenzia di viaggio. nella sezione Dati relativi al cessionario/committente i dati del tour operator.

Quali fatture devono essere annotate nel registro fatture di acquisto 74 ter?

Gestione dei pacchetti turistici Lgs n 111/95. La normativa, in particolare, l'articolo 74-ter del DPR n 633/72 e il D.M. Finanze 340/1999, che disciplina il regime speciale, dispone che i pacchetti turistici devono avere per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“.

Come si registra una fattura di acquisto in regime del margine?

L'acquisto, la rivendita, le spese di riparazione ed accessorie di un bene rientrante nel regime del margine devono essere annotate su un apposito Registro di carico/scarico. Le fattura di acquisto devono essere registrate con il codice U00 che identifica l'acquisto dei beni usati.

Come si registra una fattura di acquisto in regime forfettario?

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, se hai aperto la partita Iva in regime forfettario non sei tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti. Nello specifico, tutto ciò che dovrai fare con le tue fatture di acquisto è conservarle in formato cartaceo (per 10 anni) e numerarle.

Novità e-fattura

Trovate 32 domande correlate

Come si registra una fattura di acquisto in reverse charge.

  • Si integra la fattura con l'esposizione dell'IVA.
  • Si registra la fattura nel registro acquisti.
  • Si registra l'autofattura ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l'operazione neutra ai fini IVA.

Come registrare fattura ricevuta agenzia viaggi art 74 ter?

Come fatturano le agenzie di viaggio.

In questo caso l'agenzia di viaggi emetterà una fattura senza iva e con l'indicazione “Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340”. Nel caso di fattura elettronica occorrerà indicare il codice di natura esenzione N5.

Quando si applica il reverse charge art 17?

633/1972 introducendo il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto Iva, ha previsto l'applicazione del metodo dell'inversione contabile alle cessioni di oro industriale e, nel caso di opzione per il regime d'imponibilità, a quelle di oro da investimento effettuate da soggetti che producono oro da investimento.

Che cosa si intende per autofattura provvigioni?

Come è noto, per le provvigioni corrisposte agli intermediari le agenzie organizzatrici (tour operator) emettono, per conto degli intermediari, fattura (autofattura) riepilogativa mensile per ciascun intermediario per l'ammontare complessivo delle commissioni corrisposte nel mese.

Quando è possibile applicare il reverse charge?

199-quater) nella Direttiva 2006/112/CE, di applicare (fino al 30 giugno 2022) il reverse charge, in via generalizzata, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di ammontare superiore a 10.000 euro per fattura ed in presenza di particolari profili di frode individuati dagli stessi Stati.

Quanto si fanno pagare le agenzie di viaggi?

Un'agenzia, in genere, guadagna in percentuale sui pacchetti e servizi che vende e questo guadagno può variare dal 4-7 % per la biglietteria a cifre molto più elevate (dal 10 al 40%) se vende pacchetti all inclusive proposti dai vari tour operator o se crea di sua iniziativa dei pacchetti su misura (attività questa si ...

Quando si applica il 74 ter?

Quando ad esempio un'agenzia viaggi produttrice acquista in vuoto per pieno o con contratto di allotment dei servizi turistici, questi rientrano nel campo di applicazione del regime iva speciale 74ter.

Come funziona art 74?

Il regime monofase nel settore dell'editoria è disciplinato dall'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 e prevede che l'Iva sia interamente assolta in capo all'editore al quale fanno capo tutti gli obblighi inerenti l'applicazione dell'imposta.

Quanto costa un biglietto aereo in agenzia?

Sul versante del trasporto aereo, dove le commissioni riconosciute dalle compagnie sono limitate alla forbice compresa tra lo 0,1% e l'1%, gli intermediari – come sottolinea Daniele Mazzi, dell'adv Ultraviaggi di Roma – applicano un diritto d'agenzia che varia a seconda del tipo di volo: per le tratte nazionali si va ...

Come funziona contabilmente il reverse charge?

Il meccanismo di funzionamento del Reverse Charge. Il meccanismo dell'inversione contabile consiste nell'inversione dell'obbligo di assolvimento dell'IVA e può essere applicato esclusivamente alle operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA.

Come registrazione fattura reverse charge art 17 comma 6?

17 comma 6, DPR n. 633/1972” e la dicitura “inversione contabile”. Tale fattura verrà registrata nel registro vendite. L'azienda Beta provvederà ad integrare la fattura di acquisto riportando nel documento l'imponibile, l'aliquota IVA ed il valore dell'imposta calcolato.

Come funziona il reverse charge esempio?

Ad esempio, supponendo l'acquisto di un'autovettura al prezzo di € 10.000, l'imposta indetraibile sarebbe di € 1.320. In quanto il cessionario che si trovasse ad assolvere l'imposta (pari a € 2.200 di IVA) mediante il reverse charge avrebbe una limitazione oggettiva alla detraibilità del 60%.

Quanto guadagna un agenzia di viaggi al mese?

Lo stipendio minimo e massimo di un Consulenti turistici e operatori - da 881 € a 2.360 € al mese - 2022. Un Consulenti turistici e operatori percepisce generalmente tra 881 € e 1.497 € lordi il mese all'inizio del rapporto di lavoro.

Quanto si guadagna con un'agenzia di viaggi online?

Quanto si guadagna con un'agenzia viaggi online? € 2000 e i € 3000 e che svolgono questa professione da veri imprenditori e affiliati che svolgono questa attività prettamente per passione, per arrotondare lo stipendi con cifre variabili tra i €500/600.

Chi paga l'IVA con il reverse charge?

Il reverse charge è un meccanismo di inversione contabile che prevede il pagamento dell'IVA all'Erario direttamente da parte dell'acquirente.

Chi deve fare il reverse charge?

Il reverse charge esterno trova applicazione per tutte quelle operazioni IVA territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) nei confronti di soggetti passivi di imposta italiani (ex art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72).

Quali sono le operazioni soggette al reverse charge?

Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dal subappaltatore all'appaltatore o, nel rapporto di subappalto posto in essere dal subappaltatore, dal secondo subappaltatore nei confronti del primo.

Che differenza c'è tra fattura è autofattura?

Un'autofattura è un documento che certifica la vendita di un bene o la prestazione di un servizio e viene emessa dal committente piuttosto che dal prestatore. Questa è un'eccezione alle regole della fatturazione che normalmente prevedono che chi deve ricevere il pagamento emetta la fattura.

ILTUOSTUDIOCOM.IT

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Il nuovo art. 74 ter della dichiarazione IVA: cosa cambia?

Il nuovo art. 74 ter della dichiarazione IVA: cosa cambia?

L’art 74 ter della dichiarazione IVA rappresenta una normativa che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali per i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Grazie a questa disposizione, le imprese che rientrano nei requisiti previsti possono optare per un regime speciale che permette di escludere dalla fatturazione le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia. Inoltre, il regime dell’art 74 ter prevede che queste operazioni siano considerate non imponibili, pertanto non concorrono alla determinazione del volume d’affari ai fini dell’applicazione delle norme relative alla liquidazione periodica dell’imposta. Tuttavia, è importante sottolineare che i soggetti che aderiscono a questo regime devono rispettare alcuni requisiti e adempimenti specifici, tra cui l’obbligo di presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

  • L’articolo 74 ter della dichiarazione IVA riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
  • Tale normativa prevede che i soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle fatture emesse e ricevute entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • La comunicazione dei dati è effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), che permette la trasmissione e la ricezione dei documenti in formato elettronico.
  • L’obbligo di comunicazione riguarda anche le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti in Italia, purché siano rilevanti ai fini fiscali.
  • 1) Semplificazione amministrativa: l’art. 74 ter della dichiarazione IVA consente una semplificazione delle procedure amministrative per le imprese, in quanto permette di effettuare il versamento dell’IVA direttamente in dichiarazione, senza l’obbligo di versamenti periodici.
  • 2) Riduzione degli adempimenti burocratici: grazie all’art. 74 ter, le imprese possono evitare l’onere di presentare la dichiarazione IVA trimestrale, semplificando così la gestione contabile e amministrativa.
  • 3) Maggiore liquidità finanziaria: l’art. 74 ter consente alle imprese di avere una maggiore disponibilità di liquidità, in quanto l’IVA non deve essere versata in maniera periodica, ma può essere pagata in un’unica soluzione a saldo annuale, permettendo così di utilizzare i propri capitali in altri investimenti o necessità aziendali.
  • Complessità amministrativa: l’art. 74 ter della dichiarazione IVA può comportare una maggiore complessità amministrativa per le imprese, che devono tenere conto di ulteriori adempimenti e obblighi previsti dalla normativa.
  • Maggiori costi: l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 74 ter può comportare maggiori costi per le imprese, sia in termini di tempo dedicato alla gestione della documentazione e degli adempimenti, sia in termini di risorse umane e tecnologiche necessarie per implementare i sistemi di controllo richiesti.
  • Possibilità di errori e sanzioni: l’art. 74 ter prevede la necessità di adottare misure di controllo per prevenire frodi fiscali. Tuttavia, l’implementazione di tali misure può comportare la possibilità di errori nella gestione e nella registrazione delle transazioni, con conseguenti rischi di sanzioni amministrative o penali per le imprese.
  • Impatto sulle relazioni commerciali: l’art. 74 ter può influire sulle relazioni commerciali tra le imprese, in quanto richiede la comunicazione delle operazioni effettuate con i propri fornitori o clienti. Questo può comportare un aumento della diffidenza reciproca e una maggiore complessità nelle trattative commerciali, con possibili ripercussioni sulla fiducia e sulla fluidità degli scambi commerciali.

Come si registra una fattura ricevuta da un’agenzia di viaggi secondo l’articolo 74 ter?

Per registrare correttamente una fattura ricevuta da un’agenzia di viaggi secondo l’articolo 74 ter, è necessario inserirla nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite validi per il regime ordinario. Questo perché l’autofattura dell’agenzia di viaggio per le provvigioni deve essere considerata sia come acquisto che come vendita. In questo modo, si rispettano le norme fiscali e si mantiene una corretta contabilizzazione delle transazioni.

L’inclusione di una fattura ricevuta da un’agenzia di viaggi nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite, secondo l’articolo 74 ter, garantisce la corretta registrazione contabile delle transazioni e il rispetto delle norme fiscali. L’autofattura dell’agenzia di viaggio per le provvigioni deve essere considerata sia come acquisto che come vendita, assicurando una contabilizzazione accurata.

Come opera il regime Iva base 74 ter?

Il regime fiscale Iva base 74ter si applica alle agenzie di viaggi e tour operator che organizzano e vendono pacchetti turistici assumendo il rischio dell’invenduto. Queste imprese sono tenute a registrarsi come soggetti Iva e a emettere fatture per le vendite dei pacchetti turistici. Inoltre, possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste dal regime 74ter, come la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta sulle vendite dei pacchetti turistici.

Le agenzie di viaggi e i tour operator che organizzano e vendono pacchetti turistici con il rischio di invenduto devono registrarsi come soggetti Iva e emettere fatture. Possono inoltre usufruire di agevolazioni fiscali come l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta sulle vendite dei pacchetti turistici.

Come si calcola l’Iva 74 ter?

L’articolo 74 ter riguarda il calcolo dell’Iva per alcune operazioni specifiche. Per determinare l’imposta dovuta, si applica l’aliquota ordinaria del 22% su una base imponibile calcolata tramite un procedimento di detrazione “da base a base”. Questo significa che si sottrae un importo dalla base imponibile per ottenere l’importo su cui applicare l’Iva. È importante seguire attentamente questo processo per calcolare correttamente l’Iva secondo le disposizioni dell’articolo 74 ter.

L’articolo 74 ter dell’Iva prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% su una base imponibile calcolata tramite un procedimento di detrazione “da base a base”. È fondamentale seguire attentamente questo processo per calcolare correttamente l’imposta dovuta secondo le disposizioni dell’articolo 74 ter.

Articolo 74 ter dichiarazione IVA: Guida pratica alla corretta compilazione

L’articolo 74 ter della dichiarazione IVA è un aspetto fondamentale per tutte le aziende che operano nel settore. La corretta compilazione di questa sezione è essenziale per evitare sanzioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella guida pratica che segue, verranno fornite informazioni dettagliate su come compilare correttamente questa sezione, comprese le varie voci da inserire e le modalità di calcolo. Seguendo attentamente le indicazioni, sarà possibile evitare errori comuni e garantire la conformità fiscale delle proprie operazioni.

La compilazione accurata dell’articolo 74 ter della dichiarazione IVA è di vitale importanza per le aziende del settore. Questa guida pratica fornisce informazioni dettagliate su come evitare sanzioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, offrendo istruzioni precise per la corretta compilazione e calcolo delle voci richieste. Assicurando la conformità fiscale, è possibile evitare errori comuni e garantire il corretto svolgimento delle operazioni aziendali.

Come evitare errori nella dichiarazione IVA secondo l’art 74 ter

L’articolo 74 ter riguarda la dichiarazione IVA, un aspetto fondamentale per le aziende. Per evitare errori, è importante seguire alcune linee guida. Prima di tutto, è necessario tenere una contabilità accurata e organizzata, registrando tutte le operazioni in modo corretto. Inoltre, è consigliabile effettuare controlli periodici per verificare la congruenza dei dati riportati nella dichiarazione con quelli presenti nei registri contabili. Infine, è opportuno consultare un commercialista esperto per ottenere un supporto professionale e garantire la corretta compilazione della dichiarazione IVA.

È fondamentale mantenere una contabilità precisa, effettuare controlli periodici e consultare un commercialista esperto per evitare errori nella dichiarazione IVA.

Il ruolo dell’art 74 ter nella semplificazione della dichiarazione IVA

L’articolo 74 ter del decreto semplificazioni fiscale ha introdotto importanti cambiamenti nella compilazione della dichiarazione IVA. Questa nuova disposizione permette alle imprese di semplificare il processo di registrazione dei dati fiscali, riducendo al contempo la documentazione cartacea richiesta. Grazie a questa normativa, le imprese possono presentare una dichiarazione IVA semplificata, fornendo solo le informazioni essenziali richieste dall’Agenzia delle Entrate. Ciò ha notevolmente ridotto la burocrazia e ha reso più agevole il compito delle imprese nella gestione delle proprie dichiarazioni fiscali.

L’articolo 74 ter del decreto semplificazioni fiscale ha semplificato la compilazione della dichiarazione IVA, riducendo la documentazione richiesta e facilitando la gestione fiscale delle imprese.

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tour operator art.74

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VAT: Special scheme applicable to travel agencies

Summaries of EU Legislation

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  • Archived: true

This directive aims to simplify and amend the VAT rules applicable to travel agencies selling travel packages within the European Union, in order to put these agencies on an equal footing, promote more uniform application of the special VAT scheme and eliminate distortions of competition, especially in relation to third country operators.

Proposal for a Council Directive of 8 February 2002 amending Directive 77/388/EEC as regards the special VAT scheme for travel agencies

When the 6th VAT Directive was adopted in 1977 a special scheme was introduced for travel agencies and tour operators. This special VAT scheme, set out in Article 26 of the 6th VAT Directive (Directive 77/388/EEC) , was brought in due to the special nature of the industry. The services offered by travel agencies and tour operators usually consist of a package of services, in particular, transport and accommodation obtained from third parties. These packages are then sold by travel agencies, in their own names, to travellers. Under these circumstances, the normal rules on the taxable amount, deduction of input tax and place of taxation are particularly difficult to apply due to the complexity and location of the services provided.

The special tax system as now applied

Under Article 26 of the 6th VAT Directive, all transactions performed by the travel agency in respect of a journey are regarded as a single supply. The taxable amount is the profit margin realised by the agency on the supply of a travel package and hence the agency is not entitled to deduct input VAT on transactions directly benefiting the traveller. The place of taxation for the agent's supply is where he has established his business activities or has a fixed base from which he provides the service or, failing this, the place where he has his permanent address or usually resides.

Hence this special VAT scheme has two aims: (a) to simplify application of Community VAT rules for these supplies, particularly so that a travel agency avoids multiple registration for VAT purposes in each Member State where the services are provided; (b) to ensure that the VAT revenue goes to the Member State in which final consumption of each individual service takes place (NB VAT revenue on services enjoyed in the course of the journey, such as hotels, restaurants or transport, will go to the Member State in which the traveller receives the service, whereas VAT on travel agencies' margins returns to the Member State where the agency is established).

On the basis of case law from the European Court of Justice, the Commission considers that the margin-based system is only applicable when the package is sold to the traveller (the final consumer). If the package is sold by one tour operator or a travel agency to another, the margin scheme is not applicable and each transaction must be taxed separately in accordance with the relevant criteria determining the place of supply.

Certain Member States apply this system differently, however, even going so far as to uphold another interpretation of Article 26 whereby the margin scheme should also apply where a package is sold by one tour operator or travel agency to another.

Similarly, some Member States grant an exemption on the sale of package tours, while others apply an all-in method for calculating the travel agency's profit margin.

Problems encountered

In practice the special VAT scheme for travel agencies is not applied uniformly by Member States. As the interpretation of Article 26 varies widely from one Member State to the next, the margin scheme is applied in a very divergent way, which sometimes leads to double taxation, distortions of competition and unfair distribution of VAT receipts among Member States.

Proposed solution: amendment of Article 26

In view of the above problems and the basic aims of this special scheme (cf. point 3), the Commission proposes amending Article 26 while still preserving the logic of this Article. It thereby aims to simplify and update Community legislation relating to VAT and promote more uniform and hence fairer application of the rules.

More uniform application of the margin scheme

The Commission proposes broadening the scope of application of the special scheme applying to travel agencies so as to allow them to apply VAT to their profit margin for services sold to other travel agencies as well as to private individuals.

This proposal would also make it no longer possible for Denmark, Ireland and the Netherlands to exempt tour operators from VAT. It would also abolish the all-in method of margin calculation as now applied in Belgium.

Inclusion of tour operators not established in the European Union within the scope of the VAT system

With the growing use of the Internet as a sales outlet, package tour agencies or tour operators established in third countries are increasingly providing package tours to EU residents. This situation causes a clear distortion of competition since at present package tours in the EU are taxed under the margin scheme when supplied by an operator established in the EU yet are not taxable when supplied by an operator established in a third country. Under these circumstances, the Commission proposes that tour operators established outside the EU should also be VAT registered when selling package tours to those established in the EU and that they pay the tax in the EU Member State where the customer is established. In order to simplify the obligations of suppliers not established in the EU and avoid their registration for VAT purposes in all Member States where they have clients, the Commission proposes use of the "one stop shop" scheme introduced in the special VAT scheme applicable to certain electronically supplied services (see point 12).

Optional provision in respect of sales to other commercial operators

In the present situation, when a customer, such as a firm, orders a package tour from a travel agent for business purposes, he is not entitled to deduct the VAT comprised in the cost of the package tour, even though normally he would be able to do so for services provided to him for business purposes. It follows that it is in the best interest of firms to deal with individual suppliers of the items of a package tour, subject to normal VAT rules, rather than dealing with a travel agency, so as to be able to deduct VAT. To avoid this problem, the Commission proposes entitling travel agencies to opt for application of the normal VAT system rather than the margin scheme if they choose to do so. This would entitle the taxable client to deduct the remaining VAT invoiced to him by the travel agency.

The proposal also introduces a simplification of the definition of "profit margin" in order to put an end to the difficulties experienced by several Member States in calculating the profit margin under the special system applicable to travel agencies.

In order to simplify the profit margin system, the Commission also proposes authorising travel agencies to calculate a single profit margin for package tours provided over a certain period, so that they need not determine this margin for every package tour they sell.

To this end, on 21 February 2003 the Commission adopted a proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament amending Regulation (EEC) No 218/92 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT) as regards additional measures regarding supplies of travel services [ COM(2003) 78 /2 - Not published in the Official Journal]. This proposal aims to include in the special margin scheme applicable to travel agencies the simplified mechanism adopted for services provided electronically by suppliers not established in the European Union to customers established in the EU. On 2 September 2003 the European Parliament approved the Commission proposal without amendment, at first reading.

References and procedure

Last updated: 18.08.2006

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